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Personale Enti Locali: legittima l’erogazione dell’indennità di posizione e di risultato anche in assenza del Nucleo di valutazione


Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto, Sent. n. 398/09

di Chiara Zaccagnini

È legittima l’erogazione dell’indennità di posizione e di risultato anche nel caso in cui non sia stato costituito o attivato il Nucleo di valutazione in tal caso se la valutazione della prestazione lavorativa è effettuata dalla Giunta, tali indennità possono essere legittimamente erogate

Questi gli importanti principi erogati dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nella sentenza in commento, respingendo l’esposto presentato dalla Procura, avente ad oggetto la denuncia di illegittimo esborso di emolumenti a titolo di indennità di posizione e di risultato a favore del Responsabile del Servizio Finanziario di un Comune, dal  1999 al 2006.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato sia dall’art. 51 della Legge n. 142/90, introdotto dalla Legge n. 191/98, sia dagli artt. 10 – 11 del Ccnl. 31/03/99.
L’art. 51 della Legge n. 142/90 afferma che “in attesa di un’apposita definizione contrattuale, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei Comuni”.
L’art. 10 del citato Ccnl.(retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzaztive, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
L’importo della retribuzione di posizione può variare a seconda della graduatoria che viene stabilita da ciascun Ente, in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative preventivamente individuate.
L’importo della retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10 % ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e deve essere corrisposta a seguito di una valutazione annuale.
Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere, in ogni caso, inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite.
L’art. 11, dello stesso contratto,dispone che i Comuni privi di posizioni dirigenziali debbano applicare la disciplina contenuta negli artt. 8 e successivi, esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati, secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

Nel caso di specie, il Comune aveva predisposto l’istituzione del Nucleo di valutazione nel regolamento dei servizi del 1999, ma aveva rinviato la sua attuazione fino al 30 maggio 2005.
Il PM aveva osservato che la realizzazione di una struttura deputata alla valutazione dell’attività del personale comunale avrebbe evitato che la scelta degli amministratori si traducesse in un mero arbitrio, richiamando le norme del Ccnl. del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999.
Le violazioni contestate riguardavano infatti la mancata istituzione del Nucleo di valutazione, la mancata previsione di criteri e di procedure per la corresponsione delle due indennità e la privazione agli altri dipendenti di gratificazioni economiche, avendo il compenso, erogato al Responsabile, precluso ogni possibilità, nonostante anche gli altri avessero svolto attività aggiuntive.
Ad avviso della Procura, non si evinceva alcuna attività di raffronto tra i compiti del dipendente, ex post ed ex ante, confronto che avrebbe consentito agli amministratori di verificare la realizzazione degli obbiettivi fissati all’art. 10 comma 2 del contratto collettivo.
Inoltre, la stessa contestava che gli importi delle indennità di posizione e di risultato fossero stati attribuiti nella misura massima, senza alcuna documentata giustificazione in merito alle prestazioni effettivamente svolte.
La Procura aveva ritenuto responsabili di tali presenti illeciti la Giunta e il Segretario. Uno dei convenuti ha eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità erariale, in ordine ad alcune delibere di Giunta a cui aveva partecipato, affermando che era ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione per l’esercizio di tale azione.
Secondo i Giudici contabili, l’azione doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2007, in quanto la delibera in questione era stata adottata il 31 dicembre 2002, mentre sia l’invito a dedurre, sia la successiva citazione in giudizio erano intervenuti oltre tale termine.
La corresponsione delle indennità di posizione e di risultato, ex art. 10 e seguenti del Ccnl. 31/03/99, non hanno privato gli altri dipendenti di pari gratificazioni economiche, in quanto la loro attribuzione era connessa al conferimento della posizione organizzativa con funzioni dirigenziali che poteva essere assegnata solo al dipendente individuato, in quanto unico soggetto in possesso della qualifica funzionale necessaria.
Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’erogazione dell’ indennità di posizione e di risultato sia avvenuta legittimamente anche in assenza del Nucleo di valutazione, in quanto la Giunta con proprio atto ha affermato che le attività svolte dal dipendente sono state fondamentali e assorbenti la maggior parte della complessa attività dell’amministrazione, sia in termini di rilevanza economica che burocratica.

Pubblicato in Senza categoria

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