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	<description>Servizi e Formazione per enti locali e società partecipate</description>
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		<title>Rinnovo tacito dei contratti: il divieto è un principio generale che prevale sulle altre disposizioni dell’ordinamento</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/17/rinnovo-tacito-dei-contratti-il-divieto-e-un-principio-generale-che-prevale-sulle-altre-disposizioni-dell%e2%80%99ordinamento/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

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		<description><![CDATA[ Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 430/12
 
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. è espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE.
Questo è quanto ha affermato il Tar Liguria nella sentenza n. 430/12, a cui era stato richiesto il parziale annullamento di alcuni provvedimenti emanati dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><em><span style="color: #000000;">Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 430/12</span></em></p></blockquote>
<p> <br />
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. è espressione di un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE.</p>
<p>Questo è quanto ha affermato il Tar Liguria nella sentenza n. 430/12, a cui era stato richiesto il parziale annullamento di alcuni provvedimenti emanati dalla ASL concernenti la proroga di contratti, fino ad espletamento delle procedure per l’affidamento di alcuni servizi di manutenzione e gestione di immobili.</p>
<p>I Giudici amministrativi hanno evidenziato che il divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, sancito dall’art. 23 della Legge n. 62/05, costituisce principio generale e preclusivo da ritenersi prevalente rispetto ad altre eventuali contrarie disposizioni dell’Ordinamento.</p>
<p>Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui una proroga sia prevista nella <em>lex specialis.</em></p>
<p>In tal caso, infatti, l’Amministrazione potrebbe consentire una limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché si impegni a fornire, a riguardo, una puntuale motivazione che renda evidente le logiche che hanno spinto la P.A. a discostarsi e a disattendere il principio generale.</p>
<p>La proroga potrà essere ammessa, senza necessità di particolari motivazioni delle ragioni, limitatamente al periodo necessario per l’espletamento della gara ed unicamente laddove essa sia finalizzata ad assicurare la continuità del servizio.</p>
<p>Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A., anche se posto dalla legge con espresso riferimento agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici, comprese le concessioni di servizi pubblici.</p>
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		<title>Gli adempimenti di competenza delle Asp</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/14/gli-adempimenti-di-competenza-delle-asp/</link>
		<comments>http://www.self-entilocali.it/2012/05/14/gli-adempimenti-di-competenza-delle-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminari di studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[ Seminario di studi
Firenze &#8211; Asp Montedomini
8 giugno 2012

PROGRAMMA

Personale: limiti e vincoli alle assunzioni alla luce delle manovre finanziarie 2010-2012
Obblighi di trasparenza
Procedure di gara per la fornitura di beni, servizi e appalti di lavori
Tracciabilità dei flussi finanziari

INTERVERRA&#8217;
Dott. ssa Federica Caponi, Consulente Pubbliche Amministrazioni
Dott.ssa Chiara Zaccagnini, Consulente Pubbliche Amministrazioni

LUOGO E DATA
Firenze
Asp Firenze Montedomini
Via dei Malcontenti, n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><strong>Seminario di studi<br />
Firenze &#8211; Asp Montedomini<br />
8 giugno 2012</strong></p>
<p><span id="more-6023"></span></p>
<p><strong>PROGRAMMA</strong></p>
<ul>
<li>Personale: limiti e vincoli alle assunzioni alla luce delle manovre finanziarie 2010-2012</li>
<li>Obblighi di trasparenza</li>
<li>Procedure di gara per la fornitura di beni, servizi e appalti di lavori</li>
<li>Tracciabilità dei flussi finanziari</li>
</ul>
<p><strong>INTERVERRA&#8217;</strong></p>
<p><strong>Dott. ssa Federica Caponi</strong>, <em>Consulente Pubbliche Amministrazioni</em><br />
<strong>Dott.ssa Chiara Zaccagnini</strong>, <em>Consulente Pubbliche Amministrazioni</em><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>LUOGO E DATA</strong></p>
<p>Firenze<br />
Asp Firenze Montedomini<br />
Via dei Malcontenti, n. 6</p>
<p>ore 9.00 – 17.00<br />
8 giugno 2012</p>
<p><strong>QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE</strong></p>
<p>Euro 180,00* a partecipante<br />
Euro 100,00*  per ogni successivo partecipante della stessa Azienda</p>
<p>(*) per gli Enti pubblici esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72</p>
<p><strong>LA QUOTA COMPRENDE:</strong></p>
<ul>
<li>coffee break</li>
<li>pranzo</li>
<li>materiale didattico</li>
<li>attestato di partecipazione</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/05/Brochure-Asp1.pdf">Scarica la Brochure</a><br />
</strong>Per info e iscrizioni, <strong><a href="mailto: info@self-entilocali.it">contattate</a> </strong>i nostri uffici</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Incarichi dirigenziali: la P.A. è obbligata ad adottare procedure comparative</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/08/incarichi-dirigenziali-la-p-a-e-obbligata-ad-adottare-procedure-comparative/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

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		<description><![CDATA[ Costituisce inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile, la decisione dell’Amministrazione di affidare un incarico dirigenziale senza aver fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei candidati.
Gli atti di conferimento di tali incarichi rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Costituisce inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile, la decisione dell’Amministrazione di affidare un incarico dirigenziale senza aver fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei candidati.</p>
<p>Gli atti di conferimento di tali incarichi rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ma le norme contenute nel Dlgs. n. 165/01 (art. 19, comma 1) obbligano la P.A., datrice di lavoro, al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.</p>
<p>Tali disposizioni impongono quindi alla P.A. di dover effettuare valutazioni anche comparative, di adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.</p>
<p>Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5369 del 4 aprile 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Semplificazione: forniti chiarimenti dall’Inps riguardo ai pagamenti in contanti o con assegni</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/08/semplificazione-forniti-chiarimenti-dall%e2%80%99inps-riguardo-ai-pagamenti-in-contanti-o-con-assegni/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[ L’Inps, con il messaggio n. 7073/12, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di pagamenti in contanti o assegni di somme in favore dell’Istituto in vigore del 1° maggio 2012.
Si ricorda infatti che l’art. 16, comma 7, del Dl. N. 5/12, convertito con L. n. 35/12 ha stabilito che a partire dal 1° maggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>L’Inps, con il messaggio n. 7073/12, ha fornito chiarimenti in merito al divieto di pagamenti in contanti o assegni di somme in favore dell’Istituto in vigore del 1° maggio 2012.</p>
<p>Si ricorda infatti che l’art. 16, comma 7, del Dl. N. 5/12, convertito con L. n. 35/12 ha stabilito che a partire dal 1° maggio 2012 i pagamenti presso le sedi dell’Inps possono essere effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico, bancario o postale.</p>
<p>Tale disposizione è in linea con altre emanate dal Governo, aventi il fine di contrastare l’utilizzo dei contanti e degli assegni per i pagamenti alle PA.<br />
Il messaggio in commento ha sancito che i pagamenti all’Inps, che non sono effettuati tramite F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti Amiche, dovranno realizzarsi esclusivamente tramite bonifico sul c/c bancario o postale.</p>
<p>Dal 1° maggio è esclusa, infatti, per l’Inps la possibilità di ricevere somme in contati per qualsiasi importo.</p>
<p>Il messaggio, inoltre, ha invitato tutte le sedi regionali a segnalare agli uffici appositi della direzione Centrale qualsiasi tipo di anomalia nell’applicazione di tale vincolo.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Tempo determinato: per le S.R. è possibile derogare al limite del 50%</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/03/tempo-determinato-per-le-s-r-e-possibile-derogare-al-limite-del-50/</link>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[ Corte de conti, Sezioni Riunite Controllo, Deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012 
di Federica Caponi
 
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assunzioni a tempo determinato e ai limiti posti dal comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10.
La Corte è intervenuta a seguito della remissione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em><a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/05/CdC-S.R.-11-12.pdf">Corte de conti, Sezioni Riunite Controllo, Deliberazione n. 11 del 17 aprile 2012 </a><br />
</em>di Federica Caponi</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha fornito alcuni chiarimenti in materia di assunzioni a tempo determinato e ai limiti posti dal comma 28 dell’art. 9 del Dl. n. 78/10.<span id="more-5998"></span></p>
<p>La Corte è intervenuta a seguito della remissione di alcune questioni sollevate dai magistrati contabili della Lombardia cui si era rivolto un sindaco che aveva chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità dei limiti introdotti da tale norma in caso di assunzione a tempo determinato, o con altro rapporto di lavoro flessibile, necessaria per la sostituzione di dipendente assente per congedo di maternità e se gli incarichi dirigenziali, conferiti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Tuel debbano essere assoggettati a tali limiti.</p>
<p>L’art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/10, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di stabilità 2012, ha esteso agli Enti Locali il limite di spesa del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 per l’attivazione di contratti di lavoro flessibile.</p>
<p>I magistrati contabili della Lombardia avevano rimesso alle Sezioni Riunite una tematica di più ampio respiro relativa alle modalità di adattamento della disciplina che ha introdotto tali limiti nei confronti degli Enti locali, che non ne sono destinatari diretti.</p>
<p>La questione principale prospettata dalla Lombardia ha riguardato le modalità di adattamento della disciplina recante un tetto di spesa per le assunzioni di personale attuate con diverse tipologie di contratto temporaneo, misura inizialmente riservata alle Amministrazioni centrali e estesa agli Enti locali quale principio di coordinamento della finanza pubblica al quale essi devono adeguarsi.</p>
<p>A giudizio della Corte remittente un’interpretazione letterale e costituzionalmente orientata indurrebbe a ritenere che il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato (e con altre forme di lavoro flessibile) non possa imporsi automaticamente agli Enti locali, ma dovrebbe, invece, costituire una disciplina di principio alla quale gli Enti dovrebbero adeguarsi nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.</p>
<p>Gli Enti per conformarsi al principio generale posto dal Legislatore dovrebbero quindi procedere nel 2012, alla riduzione, della spesa sostenuta per rapporti di lavoro a tempo determinato in modo da incidere, in particolare, sulla spesa sostenuta per l’assolvimento di funzioni ordinarie, che non è ammessa dall’art. 7 comma 6 e ss. Dall’art. 36 del Dlgs. n. 165/01, e su quella discendente da continui e ripetuti rinnovi ai contratti in essere.</p>
<p>La Corte dei Conti della Lombardia ha inoltre precisato che nel caso della sostituzione di una dipendente assente per maternità, dovendo l’Amministrazione fronteggiare un’assenza che non dipende dalla propria volontà, né è in alcun modo programmabile, potrebbe essere legittimo il superamento del limite del 50%.</p>
<p>Per quanto riguarda gli incarichi ex art. 110 del Tuel, i magistrati della Lombardia hanno chiarito che tale fattispecie è riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e quindi l’Ente che intende conferire tali incarichi a decorrere dal 1° gennaio 2012, deve rispettare il limite del 50%.</p>
<p>La Corte dei Conti della Lombardia avevano deciso di rimettere la questione alle Sezioni Riunite affinchè fosse fornito un quadro interpretativo uniforme nell’ipotesi di sostituzione di un dipendente assente per maternità e per altre fattispecie, quali la sostituzione di personale con particolari mansioni, personale collocato in distacco sindacale ed altre nelle quali potrebbe rendersi necessario individuare la sussistenza e l’ampiezza di un margine di adeguamento.</p>
<p>Secondo le Sezioni Riunite alla base della valutazione operata dal Legislatore può porsi la considerazione che il limite di spesa introdotto, con riferimento a specifiche forme contrattuali, possa tradursi in un limite al ricorso a determinate tipologie di rapporti di lavoro tale da incidere sulle prerogative di autorganizzazione degli Enti.</p>
<p>Il Legislatore statale avrebbe riconosciuto agli Enti locali uno spazio di autonomia nell’adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato tale da consentire l’individuazione di particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell’obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa.</p>
<p>Le norme in tema di assunzioni per gli Enti locali, secondo le Sezioni Riunite, costituiscono un sistema compiuto, in quanto il Legislatore, da un lato, ha stabilito che i limiti al turn over riguardano le sole assunzioni a tempo indeterminato, dall’altro ha introdotto limiti di spesa che sostanzialmente si traducono in limiti alla stipula dei contratti di natura flessibile.</p>
<p>Secondo le Sezioni Riunite, gli Enti <span style="text-decoration: underline;">dovrebbero disciplinare le modalità attuative</span> del limite del 50% della spesa per il tempo determinato rispetto a quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità <span style="text-decoration: underline;">a fonti autonome dell’ordinamento degli Enti locali</span>, cioè dovrebbero regolamentare tali vincoli in un regolamento.</p>
<p>Secondo la Corte dei Conti, infatti, l’adattamento della disciplina non potrebbe essere affidato ad atti di indirizzo, né tantomeno ai singoli atti con cui viene assunta la decisione di spesa in ordine ai contratti a tempo determinato.</p>
<p>L’adozione di un atto normativo autonomo risulterebbe necessario per immettere nell’ordinamento dell’Ente i limiti previsti dalla norma statale esclusivamente laddove si ponga la necessità di un loro adattamento, mentre tali limiti risultano immediatamente operativi e cogenti nei casi in cui non abbisognano di adattamento.</p>
<p>I magistrati contabili hanno precisato che gli Enti maggiori sarebbero in grado di disporre molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee di impiego di personale e, pertanto, per tali Enti <em>“non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo”</em>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Negli Enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali</span>.</p>
<p>Pertanto, secondo le Sezioni Riunite, <span style="text-decoration: underline;">per gli Enti più piccoli</span> (quali? Quelli otto patto? Quelli sotto 30.000 abitanti che la Corte dei Conti Lombardia ha definito “di ridotte dimensioni demografiche”? Le Sezioni Riunite non chiariscono questo fondamentale aspetto) <span style="text-decoration: underline;">sarebbe ammissibile una deroga al limite del 50% della spesa del 2009 sostenuta per i tempi determinati laddove si dimostri che il rispetto di tale vincolo di spesa comprometterebbe l’adempimento di funzioni fondamentali</span> (cioè tutte le attività e i servizi comunali).</p>
<p>A tal proposito, è necessario ricordare che <span style="text-decoration: underline;">dal 2013 gli Enti Locali potranno superare il limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 per il tempo determinato in caso di assunzioni strettamente necessarie a garantire l&#8217;esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale</span> (<a href="http://www.self-entilocali.it/2012/05/02/personale-dal-29-aprile-il-limite-al-turn-over-e-del-40-della-spesa-sostenuta-per-le-cessazioni-nell%e2%80%99anno-precedente/">art. 4-ter Dl. n. 16/12</a>).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">In tali casi comunque la spesa complessiva non potrà essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell&#8217;anno 2009</span>.</p>
<p>La Corte ha comunque precisato che <span style="text-decoration: underline;">tali deroghe sarebbero legittime dopo che gli Enti minori abbiano posto in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina</span>.</p>
<p>L’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite, sebbene “apprezzabile”, fornisce una lettura estensiva della norma che non appare sostenibile giuridicamente, anche alla luce delle modifiche approvate in questi giorni dal Legislatore, che nulla dispongono in tal senso.</p>
<p>Il Legislatore ha infatti previsto deroghe per le assunzioni del personale addetto alla polizia locale, ai servizi educativi e sociali, senza alcuna distinzione in merito alla grandezza demografica dell’Ente interessato, né ha previsto altre possibili eccezioni per le assunzioni del personale da adibire ad altre funzioni o servizi fondamentali.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Secondo le Sezioni Riunite, al contrario, <em>“in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell’atto regolamentare, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei principi posti dalla norma statale</em></span><em>”.</em></p>
<p>Appare poco condivisibile anche l’indicazione in merito alla natura dell’atto con cui gli Enti dovrebbero disciplinare tale deroga, in quanto la disciplina di una fattispecie peculiare, che attesti l’esistenza di condizioni ed elementi specifici, propri di un certo contesto, sembra poco coerente con il contenuto tipico degli atti regolamentari.</p>
<p>Secondo la Corte dei Conti il regolamento sarebbe l’atto idoneo in quanto <em>“può essere oggetto di valutazione in sede di controllo della regolarità finanziaria della gestione e del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa, al fine di verificare il rispetto delle indicazioni dettate dalla norma generale e in particolare se i vincoli introdotti risultino o meno idonei al raggiungimento dell’obiettivo”.</em></p>
<p>Secondo i magistrati contabili, gli adattamenti alla disciplina generale dovrebbero essere disposti da un atto a carattere normativo, quale il regolamento, al quale dovrà adeguarsi la programmazione in materia di personale, <em>“non ritenendo sufficiente che i singoli provvedimenti possano contenere siffatti adattamenti, in quanto così operando si perderebbe una linea applicativa coerente e potrebbero prevalere esigenze estemporanee”.</em></p>
<p>La Corte dei Conti ha anche precisato che per gli Enti locali <span style="text-decoration: underline;">il limite posto dal comma 28 dell’art. 9 non può essere definito rigidamente</span>, pertanto, <span style="text-decoration: underline;">è necessario che ciascun Ente disciplini le modalità attuative che possano assicurare l’obiettivo di riduzione della spesa</span>.</p>
<p>Principio condivisibile [quanto meno per le numerose pronunce della Corte Costituzionale che hanno ribadito la necessità che il Legislatore statale disciplinare solo i principi di contenimento della finanza pubblica], ma che in concreto appare privo di una reale attuazione.</p>
<p>La spesa per i contratti flessibili deve essere ridotta del 50% rispetto a quella sostenuta per le stesse finalità nel 2009, quali possono essere le regole attuative che ciascun Ente può disciplinare affinché sia assicurato tale obiettivo di riduzione della spesa? L’unica possibilità è stipulare contratti flessibili spendendo la metà del 2009, non vi sono altre modalità, a parere di chi scrive, nella norma statale c’è anche la disciplina di dettaglio.</p>
<p>Il Legislatore del 2010 non ha infatti dato obiettivi di riduzione della macro voce “spese di personale” [come invece ha fatto quello del 2007 con il comma 557 e ss della Finanziaria 2007], pertanto, non  stato lasciato agli Enti la facoltà di scegliere quale spesa ridurre per rispettare il vincolo di spesa, l’obiettivo dato è al contempo anche strumento attuativo (tagliare quelle spese indicate del 50%).</p>
<p>La Corte però ha precisato che gli Enti locali devono si conformarsi a tale limite, fatto salvo il caso in cui <em><span style="text-decoration: underline;">“ravvisino particolari esigenze operative da salvaguardare</span></em><span style="text-decoration: underline;">”</span>, aggiungendo però che tali condizioni che potrebbero ammettere una deroga <em><span style="text-decoration: underline;">“dovrebbero essere riservate agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari”.</span></em></p>
<p>Secondo le S.R., <span style="text-decoration: underline;">nel caso in cui l’applicazione diretta di tale limite impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli Enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi</span> per fronteggiare la situazione, <span style="text-decoration: underline;">è possibile attraverso un atto normativo dell’Ente procedere all’adattamento del vincolo</span>, ma “<em><span style="text-decoration: underline;">a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate”</span></em>.</p>
<p>Complessivamente quindi la spesa sostenuta nel 2009 per i rapporti di lavoro flessibile (tempo determinato, convenzioni, contratti di co.co.co., formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio) dovrà essere ridotta del 50%, ma l’Ente potrebbe utilizzare questo tetto solo per assunzioni a tempo determinato.</p>
<p>Le Sezioni Riunite hanno quindi chiarito che:</p>
<p>-        i limiti alla spesa per i contratti di lavoro flessibili ai sensi dell’art. 9 comma 28 del Dl. n. 78/10 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti locali a cui tali Enti devono conformarsi;</p>
<p>-        la norma così come formulata è suscettibile di adattamento solo da parte degli Enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative;</p>
<p>-        l’adattamento della disciplina deve essere adottata con regolamento a condizione che vengano rispettati complessivamente i limiti;</p>
<p>-        nel solo caso in cui l’applicazione diretta di tali limiti impedisca l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli Enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibile configurare un adeguamento del vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. Resta comunque ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate.</p>
<p>Insomma, la Corte in parte ha ammesso alcune possibili deroghe, ma alcune varrebbero solo per gli Enti di minori dimensioni (senza fornire alcuna indicazione in merito a quali Enti possano considerarsi tali), l’altra quella ammessa laddove altrimenti non sia possibile adempiere a funzioni fondamentali sembrerebbe attuabile da parte di tutti gli Enti, ma i magistrati contabili hanno precisato che comunque nel complesso la spesa dei contratti flessibili deve essere ridotta del 50% rispetto a quella del 2009, quindi, non appare “chiaro” quale possa essere davvero la deroga legittima.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il dirigente non può essere responsabile dell’attività illegittima se questa non è di sua competenza</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/02/il-dirigente-non-puo-essere-responsabile-dell%e2%80%99attivita-illegittima-se-questa-non-e-di-sua-competenza/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[ Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 13927/12
di Alessio Tavanti
 
I dirigenti comunali non possono rivestire posizioni di garanzia nell’espletamento di compiti di gestione amministrativa, qualora non rientrino nell’ambito di propria competenza.
E’ questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em><a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/05/cass.-pen.-13927-12.pdf">Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 13927/12</a><br />
</em>di Alessio Tavanti</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>I dirigenti comunali non possono rivestire posizioni di garanzia nell’espletamento di compiti di gestione amministrativa, qualora non rientrino nell’ambito di propria competenza.<span id="more-5995"></span></p>
<p>E’ questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un dirigente comunale imputato per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 152/06, attività rientrante nell’ambito di competenza di un altro settore<em>.</em></p>
<p>Nel caso di specie, un dirigente del Comune, responsabile della gestione del Patrimonio dell’Ente, era stato ritenuto responsabile del deposito effettuato, senza autorizzazione, da un’impresa operante nel settore della raccolta e trasporto di rifiuti, di masse di alghe marine su un terreno di proprietà dell’Ente, procedimento pertanto rientrante nell’ambito di attribuzione del dirigente del settore ambiente.</p>
<p>Il Tribunale di primo grado aveva, tuttavia, riconosciuto la responsabilità del primo dirigente, il quale era stato condannato per il suddetto reato.</p>
<p>Il dirigente ha successivamente impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Appello, la quale ha rimesso, con ordinanza, la questione alla Corte di Cassazione.</p>
<p>Tra i motivi di legittimità lamentati dal ricorrente rileva, in particolare, la contestata violazione dell’art. 43 c.p. relativamente alla sussistenza del requisito soggettivo del reato di cui all’art. 256 del Dlgs. n. 152/06.</p>
<p>Come emerso chiaramente nel corso del giudizio di primo grado, infatti, ad occuparsi della gestione delle alghe dopo la loro raccolta avrebbe dovuto essere il Dirigente dell’Ufficio Ambiente del Comune, e quindi il successivo mancato smaltimento non avrebbe potuto essere addebitato al ricorrente il quale, essendo dirigente dell’Ufficio Patrimonio, non sarebbe stato destinatario di alcun obbligo giuridico di provvedere in materia ambientale.</p>
<p>Pertanto, l’intenzione dell’Amministrazione comunale di riutilizzare il materiale algale per contrastare i fenomeni erosivi delle spiagge tradottasi in uno specifico progetto, inizialmente intrapreso dal ricorrente, avrebbe dovuto essere portato a termine dal Dirigente del settore ambiente il quale, dopo i provvedimenti di urgenza, sarebbe stato individuato come responsabile della gestione del materiale algale.</p>
<p>A tal proposito la Corte ha richiamato il principio secondo il quale “<em>l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente</em>”, quando nell’ambito dell’ente “<em>l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio</em>” (Cass., Sez. IV, sent. n. 37642/07; Cass.,  Sez. III, sent. n. 5889/98).</p>
<p>In particolare, in materia di rifiuti, la Corte ha precisato che, “<em>anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti; sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. (Fattispecie di avvenuta istituzione di un’isola ecologica per la raccolta di rifiuti non preceduta da alcuna autorizzazione; la Corte ha ritenuto, in applicazione del principio suddetto, che l’onere di richiedere detta autorizzazione incombesse sul sindaco)</em>” (Cass., Sez. III, sent. n. 19882/09; Cass., Sez. III, n. 36571/11).</p>
<p>Il Giudizio di merito pur avendo messo in evidenza, il fatto che l’ufficio competente a gestire il progetto relativo all’utilizzazione delle alghe fosse quello del settore Ambiente ed Ufficio Unico dei rifiuti, aveva comunque riconosciuto la responsabilità dell’imputato, preposto al settore Patrimonio del Comune, essendo colui che aveva dato diretta esecuzione all’ordinanza del Sindaco, emessa sulla base dei presupposti di necessità ed urgenza, che aveva disposto la rimozione del materiale che ostruiva la darsena per ripristinare la sicurezza e la navigabilità fluviale.</p>
<p>Secondo la Corte la portata di tale ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, ha assunto, ai fini della decisione, particolare rilevanza rispetto all’operato del Dirigente imputato.</p>
<p>L’atto del sindaco, infatti, pur non legittimando ad eludere il rispetto della normativa che impone il rilascio di un’apposita autorizzazione per quanto attiene al deposito di rifiuti, si era limitato a disporre che il dirigente imputato attivasse i poteri rientranti nelle proprie competenze per la rimozione dei rifiuti, non risultando chiaro se lo stesso avesse disposto anche in ordine al deposito ed all’eventuale successiva rimozione e/o smaltimento delle alghe.</p>
<p>La suddetta ordinanza sindacale sembrerebbe, tuttavia, non aver conferito espressamente al dirigente imputato poteri rientranti nelle funzioni del dirigente del Settore ambiente.</p>
<p>Su tale questione, la sentenza di primo grado risultava carente in merito alla definizione degli esatti profili della posizione di garanzia, la quale costituirebbe il fondamento della responsabilità dell’imputato, chiamato a rispondere di deposito abusivo di rifiuti per non avere richiesto le necessarie autorizzazioni dato che la gestione dei rifiuti, come anche del progetto di utilizzare le alghe per contrastare i fenomeni erosivi delle spiagge, risultava invece direttamente riferibile alla competenza del dirigente del Settore ambiente del Comune.</p>
<p>Tale aspetto, ad avviso della Corte, è idoneo a far rilevare dubbi sulla sussistenza del profilo soggettivo di responsabilità, in quanto se per configurare il reato in questione è sufficiente il requisito soggettivo della colpa, la non riferibilità all’imputato delle funzioni in materia ambientale ed il fatto che lo stesso avesse coinvolto il dirigente del Settore ambientale specificamente per i contatti con la Provincia in riferimento alla problematica delle alghe, devono indurre ad una rivalutazione del giudizio espresso dal Tribunale, che si è limitato a riconoscere la responsabilità colposa, in base alla mera consapevolezza che l’imputato aveva di operare in materia di rifiuti.</p>
<p>La ricostruzione effettuata non può essere accolta, non potendo porre alcuna responsabilità a carico del dirigente del Settore Patrimonio, sia per il fatto che allo stesso non erano stati conferiti i compiti specifici relativi alle procedure in materia di rifiuti, sia in ragione del fatto che lo stesso, nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza del Sindaco, aveva svolto tale attività coordinandosi con il dirigente del Settore Ambiente competente, titolare dei relativi poteri.</p>
<p>La Corte ha infatti precisato che “<em>i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo</em>” (Cass. Sez. IV, sent. n. 22341/11).</p>
<p>La Cassazione ha accolto il ricorso del Dirigente disponendo l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale per un nuovo esame della questione in particolare sotto il profilo della responsabilità soggettiva.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Decreto liberalizzazioni: approvata la Legge di conversione</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/02/decreto-liberalizzazioni-approvata-la-legge-di-conversione-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Procedure di gara, contratti della P.A. e Governo del territorio]]></category>

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		<description><![CDATA[ Legge n. 27 del 24 marzo 2012
di Alessio Tavanti e Chiara Zaccagnini
 
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 la Legge n. 27/12, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività&#8221; cosiddetto &#8220;decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Legge n. 27 del 24 marzo 2012<br />
</em>di Alessio Tavanti e Chiara Zaccagnini</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 la Legge n. 27/12, concernente <em>“</em><em>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività&#8221; cosiddetto &#8220;decreto liberalizzazioni</em><em>”</em>, entrata in vigore il 25 marzo scorso.<span id="more-5991"></span></p>
<p>Di seguito riportiamo le norme di interesse per gli Enti Locali, rinviando anche al <a href="http://www.self-entilocali.it/2012/02/02/decreto-liberalizzazioni-numerose-le-novita-per-gli-enti-locali/">commento SELF </a>pubblicato sulla newsletter n. 3/12 per quanto riguarda i servizi pubblici locali.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 1 – Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese</strong><strong></strong></p>
<p>In sede di conversione, la disciplina delle l<strong>iberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, </strong>volta a dare attuazione al principio di libertà di iniziativa economica privata, (art. 41 Cost.) e al principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, è stata sostanzialmente confermata fatto salvo la definizione del termine per l’adeguamento, da parte di Regioni e Enti locali, alle prescrizioni in materia di libero accesso all’esercizio delle professioni e delle attività economiche (art. 3 comma 1, Dl. n. 138/11) e delle liberalizzazione degli esercizi commerciali (art. 31, comma 2, Dl. n. 201/11) che dovrà avvenire “<em>entro il termine del 20 settembre 2012</em>” (<strong>commi 4-bis e 4-ter Legge n. 27/12</strong>).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 8 – Contenuto delle carte di servizio</strong></p>
<p><strong>E’ rimasta sostanzialmente invariata anche la disciplina relativa al contenuto delle carte di servizio, le quali “<em>a</em></strong><em>l fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l&#8217;universalità e l&#8217;economicità delle relative prestazioni</em><strong>” dovranno</strong> indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti potranno esigere nei confronti dei gestori del servizio, fatte salve le ulteriori garanzie che questi ultimi abbiano definito autonomamente.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 40 – Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Anche per quanto riguarda le disposizioni in commento, la Legge di conversione ha confermato la disciplina contenuta nell’originaria versione del Dl. n. 1/12.</strong><strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 41 &#8211; Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto &#8211; project bond</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato quanto disposto dal Decreto, che (<strong>comma 1) </strong>ha sostituito l’art. 157 (“<em>Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto</em>”) del Dlgs. n. 163/06, stabilendo che le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all’art. 156 (“<em>Società di progetto</em>”) nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato (art. 3, comma 25-ter), possono emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all&#8217;art. 2412 (“<em>Limiti all’emissione</em>”) del c.c., purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati, definiti dal regolamento di attuazione del <em><a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000104465">Dlgs.</a> </em>n. 58/98 (“<em>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</em>”)<em>.</em></p>
<p>La Legge di conversione ha eliminato l’obbligo di richiedere preventivamente l’autorizzazione degli organi di vigilanza per l’emissione delle obbligazioni.</p>
<p>In sede di conversione, inoltre, è stato introdotto un ulteriore comma all’art. 157 del Codice, secondo il quale tali disposizioni troveranno applicazione anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture, facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.</p>
<p>Spetterà a un Dm. disciplinare le modalità attraverso cui il sistema finanziario potrà garantire le obbligazioni e i titoli di debito (comma 4).</p>
<p><strong>Art. 42 &#8211; Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la modifica al comma 14 dell’art. 175 (“<em>Promotore e finanza di progetto</em>”) del Codice dei contratti pubblici, prevedendo la possibilità, in capo ai soggetti di cui all’art. 153 [(“<em>Finanza di progetto</em>”)<em>,</em> comma 20, del Dlgs. n. 163/06], di presentare, al soggetto aggiudicatore, proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all&#8217;art. 161 (“<em>Oggetto e disciplina comune applicabile</em>”), non presenti nella lista pubblicata dal Ministero.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 43 &#8211; Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie</strong></p>
<p>In sede di conversione sono state confermate le indicazioni operative al fine di realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la grave situazione di emergenza nelle carceri conseguente all&#8217;eccessivo affollamento.</p>
<p>Condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto sopra dovranno essere definite con un Decreto del Ministro della giustizia.</p>
<p>Al concessionario sarà riconosciuta una tariffa per la gestione dell&#8217;infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità saranno definite al momento dell&#8217;approvazione del progetto e la cui corresponsione avverrà successivamente alla messa in esercizio dell&#8217;infrastruttura realizzata.</p>
<p>Nel caso in cui il concessionario non sia una società integralmente partecipata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, lo stesso dovrà prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri Enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscano alla realizzazione delle infrastrutture, con il finanziamento di almeno il 20% del costo di investimento.</p>
<p><strong>Art. 44 &#8211; Contratto di disponibilità</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la disciplina del contratto di disponibilità, ovvero il contratto mediante il quale verranno affidate, a rischio e a spesa dell&#8217;affidatario, la costruzione e la messa a disposizione, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, di un’opera di proprietà privata destinata all&#8217;esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo.</p>
<p>La disciplina di tale istituto è contenuta nell’art. 160-ter al Codice.</p>
<p><strong>Art. 46 &#8211; Disposizioni attuative del dialogo competitivo</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la modifica dell’art. 58 (“<em>Dialogo competitivo</em>”) del Codice dei contratti pubblici, in base alla quale è stata rimessa ad un regolamento la definizione delle ulteriori modalità attuative della disciplina in materia di dialogo competitivo.</p>
<p><strong>Art. 47 &#8211; Riduzione importo “opere d&#8217;arte” per i grandi edifici &#8211; Modifiche alla Legge n. 717/49</strong></p>
<p>In sede di conversione è stata confermata la modifica all’art. 1 della Legge n. 717/49 (“<em>Norme per l&#8217;arte negli edifici pubblici</em>”), che ha previsto le percentuali della quota della spesa totale, che le Amministrazioni [dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici] dovranno destinare all&#8217;abbellimento degli edifici pubblici, mediante opere d&#8217;arte.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 50 &#8211; Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la modifica al comma 5 dell’art. 143 del Dlgs. n. 163/06, il quale ha stabilito che le Amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, potranno prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione.</p>
<p>Le modalità attuative dovranno essere definite dalle Amministrazioni aggiudicatrici, unitamente all’approvazione del progetto posto a base di gara, e costituiranno uno dei presupposti che determineranno l’equilibrio economico-finanziario della concessione.</p>
<p>Nel caso di gare indette ai sensi dell’art. 153 (“<em>Finanza di progetto</em>”) del Codice, tali modalità dovranno essere individuate dalle Amministrazioni nell’ambito dello studio di fattibilità.</p>
<p><strong>Art. 52 &#8211; Semplificazione nella redazione e accelerazione dell&#8217;approvazione dei progetti</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la modifica all’art. 97 (“<em>Procedimento di approvazione dei progetti</em>”) del Codice che ha riconosciuto alle stazioni appaltanti la facoltà di sottoporre, al procedimento di approvazione dei progetti, un livello progettuale di maggior dettaglio.</p>
<p><strong>Art. 54 &#8211; Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli Enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche</strong></p>
<p>In sede di conversione è stata confermata la modifica all’art. 35 (“<em>Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali</em> “)<em> </em>della Legge n. 724/94 (“<em>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</em>”).</p>
<p>La disposizione ha previsto che, per il finanziamento di singole opere pubbliche, i Comuni, le Province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le Unioni di Comuni, le comunità montane e i consorzi tra Enti locali potranno attivare prestiti obbligazionari di scopo, legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato.</p>
<p>Le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche dovranno essere determinate, entro il 24 giugno 2012, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con apposito regolamento.</p>
<p><strong>Art. 55 &#8211; Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha confermato la modifica al comma 2 dell’art. 177 (“<em>Procedure di aggiudicazione</em>”) del Dlgs. n. 163/06, secondo cui in caso di affidamento di concessioni dovrà essere posto a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.</p>
<p><strong>Art. 56 &#8211; Norma nel settore edilizio</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha introdotto all’art. 6 (“<em>Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni</em>”), comma 6-ter, del Dl. n. 138/11, l’ultimo periodo, secondo cui nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale potranno cedersi anche immobili, già in uso governativo, che verrebbero utilizzati in regime di locazione fino massimo al 75% della permuta, mentre il restante 25% dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Personale: forniti chiarimenti in materia di permanenza in servizio</title>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[ Funzione pubblica, Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012
di Giulia Bonin
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la Circolare n. 2/12, concernente “Dl. n. 201/11 – art. 24 &#8211; limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni”.
Con tale atto il Consiglio dei Ministri ha fornito indicazioni interpretative finalizzate ad un’applicazione omogenea della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em><a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/05/Fp.-circolare-2-12.pdf">Funzione pubblica, Circolare n. 2 dell’8 marzo 2012</a><br />
</em>di Giulia Bonin</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la Circolare n. 2/12, concernente <em>“Dl. n. 201/11 – art. 24 &#8211; limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni”</em>.<span id="more-5987"></span></p>
<p>Con tale atto il Consiglio dei Ministri ha fornito indicazioni interpretative finalizzate ad un’applicazione omogenea della disciplina contenuta nel Dl. n. 201/11, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro.</p>
<p><strong>1) Limiti di età per la permanenza in servizio</strong></p>
<p>L’art. 24 del Dl. n. 201/11 ha stabilito che la “pensione di vecchiaia” potrà essere conseguita dai lavoratori al compimento del 66° anno di età, in concomitanza ad un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, mentre la “pensione anticipata” potrà essere chiesta alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva per gli uomini, a 41 anni e un mese di anzianità di servizio per donne il limite.</p>
<p>Limiti che saranno incrementati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.</p>
<p>La Circolare in commento ha chiarito che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime precedente, sia per l’accesso, che per la decorrenza al pensionamento di vecchiaia e di anzianità.</p>
<p>Pertanto, a coloro che al 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento, anche se non hanno ancora conseguito a quella data la cosiddetta finestra, non si applica la nuova disciplina, rimanendo pertanto l’obbligo per le P.A. di collocarli a riposo nel 2012.</p>
<p>Il Decreto “Salva Italia” non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio e tal proposito, la Circolare ha precisato che nel pubblico impiego non trova applicazione il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino al 70° anno di età (art. 24, comma 4).</p>
<p>La Circolare ha chiarito inoltre che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale e, pertanto, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento del requisito minimo per il diritto al pensionamento.</p>
<p>In particolare, il Consiglio dei Ministri ha chiarito che, data l’estensione a tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2012 del criterio contributivo, non sono più applicabili quelle disposizioni che consentivano al personale delle P.A. di proseguire il servizio fino al massimo della pensione (ex art. 1, comma 4-quinquies, Dl. n. 413/89, per i dirigenti civili dello Stato, e art. 509 comma 2 Dlgs. n. 297/94, per il personale della scuola).</p>
<p><strong>2) Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro</strong></p>
<p>Per quanto riguarda i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012 la normativa tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (art. 24 comma 20).</p>
<p>La Circolare chiarisce i due effetti della norma:</p>
<ul>
<li>Sono applicabili gli istituti previsto nell’ art. 72 del d.l. n. 112/08, cioè il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero (nei limiti stabiliti dalla l. n. 214/2011);</li>
<li>i presupposti per l’applicazione degli istituti suddetti nei confronti del personale che matura i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, con eccezione dell’esonero che è stato abrogato dall’entrata in vigore del 214/11.</li>
</ul>
<p>La circolare chiarisce che, anche dopo la riforma i dipendenti potranno chiedere alle amministrazioni pubbliche il trattenimento in servizio, ma solo dopo il raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.</p>
<p>La circolare inoltre si sofferma sulla discrezionalità della concessione del trattenimento in servizio che non è più “<em>oggetto di un diritto potestativo in capo all’interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l’amministrazione compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria</em>”.</p>
<p>Poiché dal 2013 le PA potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento di 42 anni e 5 mesi di anzianità nel caso di uomini, e un anno meno nel caso delle donne, la circolare segnala che non è più attuabile il concetto di anzianità massima contributiva, ed è quindi mutuato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione che per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione della pensione anticipata.</p>
<p>La circolare ribadisce che le amministrazione dovrebbero usare criteri generali, modellati alle proprie esigenze, ed avere una condotta coerente in modo da evitare comportamenti contraddittori.</p>
<p>Tali azioni dovrebbero essere contenute nell’atto di programmazione dei fabbisogni di personale come per esempio l’esigenza di riorganizzazione di strutture in vista di nuovi progetti, ammodernamento con utilizzo di nuove professionalità, o processi si riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero.</p>
<p><strong>3) Esonero</strong></p>
<p>La Legge n. 214/11, ha soppresso l’esonero. L’accesso al regime pensionistico per il personale in esonero si basa sul regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011.</p>
<p>L’esonero è concesso se l’amministrazione adotta una determinazione formale dalle quale si desume la volontà di accoglimento dell’istanza del dipendente interessato.</p>
<p><strong>4) Periodo transitorio</strong></p>
<p>Il comma 20 dell’art. 24 dichiara che rimangono stabili i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011).</p>
<p>La circolare precisa che la finalità della norma è quella di agevolare la riduzione degli assetti organizzativi connessa all’entrata in vigore delle nuove norme di contenimento della spesa degli apparati pubblici.</p>
<p>Devono perciò intendersi interessati dalla nuova disciplina le determinazioni e i provvedimenti di pensionamento già adottati per motivi diversi dai limiti di età: in questo caso i dipendenti devono tornare al lavoro a meno che non possano far valere il diritto alla pensione per altre motivazioni.</p>
<p>La circolare fa riferimento nello specifico a provvedimenti di collocamento in quiescenza a partire dal 2013 per pensionamento di lavoratori con 40 anni di servizio che non raggiungono in quell’anno i 42 anni e 5 mesi, se uomini, o 41 anni e 5 mesi se donne, oppure nei casi di accettazione nel 2011 di dimissioni per il raggiungimento della quota di età nel 2012 o negli anni successivi.</p>
<p><strong>6) Personale del comparto scuola</strong></p>
<p>Il personale direttivo, docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche è vincolato al rispetto dei termini di cessazione dal servizio stabiliti nell’anno scolastico per esigenze di servizio o per specifiche indicazione del Ministero dell’Istruzione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Pensioni e conti correnti bancari: introdotte alcune novità dal Dl. n. 29/12</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/02/pensioni-e-conti-correnti-bancari-introdotte-alcune-novita-dal-dl-n-2912/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[ Decreto legge n. 29 del 24 marzo 2012
di Giulia Bonin
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 il Dl. n. 29/12, concernente “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al Dl. 1/12 e al Dl. n. 2011/11, e l’art 27-bis del decreto-legge n. 1/12”.
In particolare il Decreto in commento ha introdotto all’art. 23-ter un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Decreto legge n. 29 del 24 marzo 2012<br />
</em>di Giulia Bonin</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 il Dl. n. 29/12, concernente “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al Dl. 1/12 e al Dl. n. 2011/11, e l’art 27-bis del decreto-legge n. 1/12”.<span id="more-5985"></span></p>
<p>In particolare il Decreto in commento ha introdotto all’art. 23-ter un ulteriore periodo, stabilendo che con Dpcm. (da emanarsi entro novanta giorni dalla dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento), con cui dovrà essere definito<em> </em>il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva retribuzioni dalle finanze pubbliche per rapporti di lavoro dipendente o autonomo con P.A. statali, compreso il personale in regime di diritto pubblico.</p>
<p>Il tetto massimo per il compenso è stato stabilito nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.</p>
<p>Inoltre, a tal fine dovranno essere considerate in modo cumulativo le somme erogate all’interessato anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell&#8217;anno.</p>
<p>Il Decreto ha stabilito che rimane valido il fatto che ai fini previdenziali le disposizioni dell’articolo in oggetto operino riferendosi alle anzianità contributive maturate dalla data in cui entra in vigore il Dpcm.</p>
<p>Ciò si riferisce ai quei soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti per il pensionamento, non sono titolari di altre pensioni e percepiscono un trattamento economico imponibile superiore al limite stabilito dal comma, purché continuino a svolgere, fino al pensionamento le stesse funzioni che svolgevano alla predetta data.</p>
<p>L’art 27-bis del Dl. 1/12, in materia di nullità di clausole nei contratti bancari, al comma 1 afferma che risultano nulle tutte le clausole che prevedono commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della messa a disposizione, del mantenimento in essere e dell’utilizzo anche nel caso di sconfinamenti oltre il limite del fido, aggiunge poi il decreto in commento, stipulate in violazione delle disposizioni dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizi,(decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.</p>
<p>La norma ha introdotto poi l comma 1-bis che stabilisce che presso il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un osservatorio sull&#8217;erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, nello specifico alle piccole e medie, e sull&#8217;attuazione degli accordi o protocolli tesi a sostenere l&#8217;accesso al credito delle medesime.</p>
<p>All&#8217;Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF: uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d&#8217;Italia, e fra questi uno con funzioni di presidente.</p>
<p>L&#8217;Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria possono essere invitate a intervenire, ma senza diritto di voto.</p>
<p>Il Comma 1-tre dichiara che tale Osservatorio, attivato d&#8217;ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l&#8217;ingiustificata mancata concessione di un credito o una revoca ingiustificata, può chiedere alla Banca d&#8217;Italia, all&#8217;Associazione bancaria italiana e alle singole banche, le informazioni ritenute necessarie per la valutazione di possibili criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti.</p>
<p>Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare inoltre le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.</p>
<p>Il Comma 1-quaterr stabilisce che l&#8217;Osservatorio, sentita l&#8217;Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori azioni per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese aventi il fine di favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Personale: dal 29 aprile il limite al turn over è del 40% della spesa sostenuta per le cessazioni nell’anno precedente</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/05/02/personale-dal-29-aprile-il-limite-al-turn-over-e-del-40-della-spesa-sostenuta-per-le-cessazioni-nell%e2%80%99anno-precedente/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[ Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del Dl. n. 16/12
di Federica Caponi
 
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 la Legge n. 44/12 di conversione del Dl. n. 16/12 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, entrata in vigore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del Dl. n. 16/12<br />
</em>di Federica Caponi</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 la Legge n. 44/12 di conversione del Dl. n. 16/12 recante <em>“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”</em>, entrata in vigore il 29 aprile 2012.<span id="more-5981"></span></p>
<p>La Legge di conversione ha introdotto numerose disposizioni di particolare interesse per gli Enti locali in materia, tra l’altro, <strong><span style="text-decoration: underline;">di patto di stabilità, assunzioni e incarichi dirigenziali</span></strong>.</p>
<p>Tale norma ha disposto anche alcune modifiche in materia di Imu e procedure di gara che verranno approfondite nella prossima Newsletter Self.</p>
<p><strong>Art. 4-ter &#8211; Patto di stabilità interno &#8220;orizzontale nazionale&#8221; e disposizioni concernenti il personale degli Enti locali</strong></p>
<p><strong>Patto di stabilità</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha stabilito che i Comuni che prevedono di conseguire, nell&#8217;anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all&#8217;obiettivo del patto di stabilità potranno comunicare l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso entro il termine perentorio del 30 giugno al Ministero dell’Economia e delle Finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario.</p>
<p>Il Legislatore ha invece previsto che i Comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto all&#8217;obiettivo del Patto potranno comunicare l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell&#8217;esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale entro il termine perentorio del 30 giugno alla Ragioneria generale dello Stato mediante il sistema web appositamente predisposto oppure tramite raccomandata A/R sottoscritta dal responsabile finanziario.</p>
<p>Ai Comuni virtuosi (di cui al comma 1) è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai Comuni che hanno segnalato un saldo negativo (comma 2).</p>
<p>Nel caso in cui il contributo non sia sufficiente sarà ridotto proporzionalmente, questo non sarà conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità ed è destinato alla riduzione del debito.</p>
<p>L&#8217;Anci è stata individuata come soggetto che fornirà il supporto tecnico per agevolare l&#8217;attuazione di tale disposizione.</p>
<p>Nel caso in cui l’entità delle richieste pervenute dai Comuni con un saldo negativo superi l&#8217;ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai Comuni virtuosi l’attribuzione sarà effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.</p>
<p>La Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiornerà il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell&#8217;obiettivo, con riferimento all&#8217;anno in corso e al biennio successivo.</p>
<p>Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l&#8217;organo di revisione economico-finanziario dei Comuni con saldo negativo dovranno attestare nella certificazione (ex comma 20 art. 31 Legge n. 183/11), che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.</p>
<p>In assenza di tale certificazione, nell&#8217;anno di riferimento, non saranno riconosciuti i maggiori spazi finanziari ricevuti, mentre resteranno validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.</p>
<p>Ai Comuni virtuosi è riconosciuta, nel biennio successivo all&#8217;anno in cui sono stati ceduti gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.</p>
<p>Agli Enti non virtuosi, nel biennio successivo all&#8217;anno in cui hanno acquisito maggiori spazi finanziari, saranno attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.</p>
<p>La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, sarà pari a zero.</p>
<p><strong>Nuove assunzioni – modifiche ai limiti del turn over</strong></p>
<p>Il comma 10 ha modificato l’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08 stabilendo che gli Enti locali <strong><span style="text-decoration: underline;">potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell&#8217;anno precedente</span></strong>.</p>
<p>La Legge di conversione ha aggiunto un inciso dopo il primo periodo che ha stabilito che ai fini del rispetto dei limiti del turn over <strong><span style="text-decoration: underline;">le assunzioni del personale</span></strong> di <strong><span style="text-decoration: underline;">polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale devono essere calcolate nella misura del 50%.</span></strong></p>
<p>Tali assunzioni comunque devono essere computate per intero ai fini del calcolo dell’incidenza delle spese di personale su quelle di parte corrente.</p>
<p>La Legge di conversione ha stabilito inoltre che per la verifica delle spese sostenute dalle società partecipate, <span style="text-decoration: underline;">ferma restando l&#8217;immediata applicazione di tale disposizione,</span> con Dpcm. <strong><span style="text-decoration: underline;">potranno essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le società partecipate dagli Enti locali</span></strong>.</p>
<p>E’ stata conferma la deroga ai limiti del turn over del 40% per gli Enti nei quali l&#8217;incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti [comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale] per le assunzioni del personale di polizia locale, prevedendo che <strong><span style="text-decoration: underline;">in tal caso dovranno essere calcolate al 50% solo le spese per le assunzioni di personale della pubblica istruzione e del settore sociale.</span></strong></p>
<p>Il Legislatore ha modifica anche il comma 562 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06) stabilendo che i Comuni non assoggettati al patto potranno assumere nei limiti della spesa di personale <strong><span style="text-decoration: underline;">sostenuta nel 2008, anziché del 2004</span></strong>, come invece era stato fino al 28 aprile 2012.</p>
<p><strong>Assunzioni a tempo determinato</strong></p>
<p>La Legge di conversione del Dl. Fiscale ha modificato anche il comma 28 dell&#8217;art. 9 del Dl. n. 78/10, stabilendo che <strong><span style="text-decoration: underline;">dal 2013 gli Enti locali potranno superare il limite del 50% delle spese sostenute nel 2009 per il tempo determinato in caso di assunzioni strettamente necessarie a garantire l&#8217;esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">La spesa complessiva non potrà comunque essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell&#8217;anno 2009</span>.</p>
<p><strong>Incarichi dirigenziali</strong></p>
<p>Il Legislatore ha novellato il comma 6-quater dell&#8217;art. 19 del Dlgs. n. 165/01 stabilendo che gli Enti locali potranno affidare incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica (ex art. 110, comma 1, Tuel) nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.</p>
<p>Per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti tale limite è pari al 20% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.</p>
<p>Per i Comuni con popolazione superiore a <span style="text-decoration: underline;">100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000</span> abitanti <span style="text-decoration: underline;">tale limite può essere elevato fino al 13% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato</span>.</p>
<p>E’ stato confermato che gli Enti dovranno rendere conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta.</p>
<p>La Legge di conversione ha stabilito che <span style="text-decoration: underline;">in via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli Enti<strong>, tali limiti potranno essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato</strong></span>, <strong><span style="text-decoration: underline;">al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso al 29 aprile 2012 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012</span></strong>.</p>
<p>Contestualmente gli Enti dovranno adottare atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto di tali limiti percentuali.</p>
<p>E’ stato modificato il comma 2 dell’art. 6 del Dlgs. n. 141/11 che ha modificato il Dlgs. n. 150/09, stabilendo che per gli Enti i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull&#8217;utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato i limiti previsti dall’art. 19 del Dlgs. n. 165/01 ed in essere al 9 marzo 2011, potranno essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.</p>
<p><strong>Proventi Codice della Strada</strong></p>
<p>La Legge di conversione ha modificato anche il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della strada, di cui al Dgs. n. 285/92, stabilendo che i Comuni che non trasmetteranno in via informatica al Ministero delle Infrastrutture, entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione in cui devono essere indicati, con riferimento all&#8217;anno precedente, l&#8217;ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza ex art. 142, comma 12-bis, saranno ridotti del 90%.</p>
<p>Tale riduzione sarà applicata anche in caso di utilizzo di tali proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell&#8217;art. 208 e dal comma 12-ter dell’art. 142 del Codice della Strada, per ciascun anno per il quale sia riscontrata inadempienza tra quelle indicate.</p>
<p>Inoltre, il Legislatore ha previsto che tali eventuali inadempienze rileveranno ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e dovranno essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.</p>
<p>La Legge di conversione ha stabilito infine che il modello di relazione dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Fiscale (entro il 2 giugno 2012).</p>
<p>In caso di mancata emanazione entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell&#8217;art. 142 del CdS.</p>
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