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	<description>Servizi e Formazione per enti locali e società partecipate</description>
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		<title>Enti locali: entro il 31 gennaio deve trasmesso il rapporto sul lavoro flessibile</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/02/06/enti-locali-entro-il-31-gennaio-deve-trasmesso-il-rapporto-sul-lavoro-flessibile/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>

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		<description><![CDATA[ Si ricorda che entro il 31 gennaio 2012 gli Enti locali hanno l’obbligo di trasmettere al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso il Ministero per la pubblica amministrazione  e la semplificazione, il rapporto annuale sull’utilizzo di lavoro flessibile riferito all’anno 2011, ai sensi dell’art. 17, comma 26 del Dl. n. 78/09.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Si ricorda che entro il 31 gennaio 2012 gli Enti locali hanno l’obbligo di trasmettere al Dipartimento per la Funzione Pubblica presso il Ministero per la pubblica amministrazione  e la semplificazione, il rapporto annuale sull’utilizzo di lavoro flessibile riferito all’anno 2011, ai sensi dell’art. 17, comma 26 del Dl. n. 78/09.</p>
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		<title>Milleproroghe: molte le novità in discussione con la Legge di conversione</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>
		<category><![CDATA[Società partecipate e servizi pubblici locali]]></category>

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		<description><![CDATA[ Dl. n. 216/11
di Federica Caponi
E’stato pubblicato, sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011, il Dl. n. 216/11, concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, che contiene alcune rilevanti novità di interesse per gli Enti Locali.
E’ necessario segnalare che è in discussione in questi giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Dl. n. 216/11</em><br />
di Federica Caponi</span></p></blockquote>
<p>E’stato pubblicato, sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011, il Dl. n. 216/11, concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, che contiene alcune rilevanti novità di interesse per gli Enti Locali.<br />
<span id="more-5729"></span>E’ necessario segnalare che è in discussione in questi giorni la Legge di conversione, il cui schema è stato approvato con voto di fiducia dalle Commissioni I e V della Camera dei Deputati il 25 gennaio 2012, che contiene ulteriori e rilevanti novità in materia di personale, servizi pubblici e gestioni associate.<br />
Di seguito si riportano le disposizioni di maggior interesse per gli Enti.</p>
<p><strong>Art. 1 – Proroga termini in materia di assunzioni</strong><br />
Il <strong>comma 4 </strong>ha disposto la proroga delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato approvate dopo il 31 dicembre 2005, stabilendo che queste saranno valide fino al 31 dicembre 2012.<br />
Il Ddl. di conversione prevede la proroga delle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003, ampliando il novero delle graduatorie che manterranno la loro efficacia per tutto il 2012.<br />
Il Ddl. di conversione introduce il <strong>comma 6-bis</strong>, che stabilisce che il limite del 50% della spesa per le assunzioni a tempo determinato, ex art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/10, si applicherà al personale educativo e a quello addetto alla vigilanza solo dal 1° gennaio 2013.<br />
Pertanto, i contratti a termine attivati nel corso del 2012 per le assunzioni di personale in tali settori non devono essere computati nella limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile.</p>
<p><strong>Art. 6 – Proroga dei termini in materia di lavoro</strong><br />
Il <strong>comma 2</strong> ha esteso fino al 31 dicembre 2012 i termini di cui all’art. 70, commi 1 e e 1-bis, del Dlgs. n. 276/03, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, secondo il quale lavoratori part-time e quelli che percepiscono una qualunque forma di  prestazione integrativa del salario (cassa integrazione guadagni) o di sostegno al reddito (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamento speciale), a qualsiasi settore produttivo essi appartengano, compresi gli Enti locali, potranno svolgere prestazioni per lavoro accessorio per qualsiasi settore produttivo, entro il limite massimo di 3000 € per anno solare.</p>
<p><strong>Art. 13 &#8211; Proroga di termini in materia ambientale</strong><br />
Il <strong>comma 1</strong> ha previsto che fino al 31 dicembre 2012, i presidenti degli Enti parco potranno continuare a percepire le indennità previste, in quanto a tali funzioni non si applica il divieto di cui al comma 2 dell’art. 6 del Dl. n. 78/10.<br />
Tale disposizione ha previsto che dal 31 maggio 2010 “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli Enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l&#8217;importo di 30 euro a seduta giornaliera”.<br />
Il comma 2 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2012 dell termine previsto per il passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende Ato ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni.<br />
Decorso il termine citato, secondo quanto previsto dal comma 186-bis dell’art. 2 della Legge n. 191/09:<br />
-  saranno soppresse le Autorità istituite (dagli artt. 148 e 201 del Dlgs. n. 152/06) in ogni ambito territoriale ottimale (Ato) per l&#8217;esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche e per l&#8217;organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;<br />
-   ogni atto compiuto dalle Ato sarà da considerare nullo;<br />
-   le Regioni attribuiranno con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, con conseguente cessazione dell&#8217;efficacia degli artt. 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti urbani) del citato Decreto n. 152/06;<br />
-   saranno comunque abrogate le norme sopra indicate.</p>
<p><strong>Art. 13-bis &#8211; Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale</strong><br />
Il Ddl. di conversione introduce l’art. 13-bis che stabilisce che le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, comunque in essere al 31 dicembre 2011, saranno prorogate al 31 dicembre 2012.<br />
Si segnala che la normativa in materia di concessioni demaniali marittime è stata oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell&#8217;Italia, per la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.<br />
Nelle more di una revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, l’art. 1, comma 18, del Dl. n. 194/09 ha abrogato il comma 2 dell&#8217;art. 37 del Codice della navigazione, il quale prevedeva che, in occasione del rinnovo delle concessioni, si desse preferenza al concessionario uscente.<br />
La Commissione europea, pur prendendo atto delle modifiche apportate alla normativa dallo Stato italiano con il citato Decreto n. 194/09, ha evidenziato, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010), ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana.<br />
Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, l’art. 11 della Legge n. 217/11 (Legge comunitaria 2010), ha abrogato il comma 2 dell’art. 1 del Dl. n. 400/93, che fissava in 6 anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.<br />
Lo stesso art. 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un Dlgs. avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.<br />
Con specifico riferimento alla proroga delle concessioni in essere, il già citato comma 18 dell’art. 1 del Dl. n. 194/09, ha prorogato, sino al 31 dicembre 2015, le concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009.<br />
A tal proposito, si ritiene che tale proroga continui ad essere applicabile alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, anche in seguito all’entrata in vigore della norma in esame.<br />
<strong><br />
Art. 15 &#8211; Contributi per l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali</strong><br />
Il <strong>comma 5</strong> della norma in commento ha disposto la proroga di 180 giorni (dalla data di dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto), del termine in materia di soppressione dei contributi a carico degli Enti locali a favore dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali.<br />
L’art. 7, commi da 31-ter a 31-septies del Dl. n. 78/10 ha stabilito la soppressione dell&#8217;Ages, prevedendo che il Ministro dell&#8217;interno “succeda a titolo universale” alla stessa e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell&#8217;Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.<br />
A partire dal 1° gennaio 2011, in particolare, il comma 31-sexies del citato art. 7, ha soppresso il contributo a carico degli Enti per il fondo finanziario di mobilità dell&#8217;Agenzia (di cui all’art. 102, del Tuel), con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni, rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un successivo Dm.<br />
Secondo la relazione illustrativa al Ddl. di conversione, considerato che il citato trasferimento di risorse non è stato ancora realizzato, sarà necessario prevedere una proroga per la realizzazione di tali adempimenti al fine di evitare un’interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell’Interno delle funzioni già svolte dall’Agenzia.</p>
<p><strong>Art. 29 &#8211; Proroga determinazione fabbisogni standard Comuni e Province</strong><br />
Il <strong>comma 1</strong> della norma in commento ha prorogato al 30 aprile 2012 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di Comuni e Province (“almeno un terzo” di tali funzioni, come dispone la norma), nell’ambito dell’attuazione della Legge delega n. 42/09 sul federalismo fiscale.<br />
Tale termine è attualmente riferito “all’anno 2011”, e, pertanto, poteva intendersi concernere la data del 31 dicembre.<br />
Il Dlgs. n. 216/10 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”) stabilisce che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di Comuni, città metropolitane e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.<br />
Il <strong>comma 5-bis</strong>, introdotto durante l’esame del provvedimento in Commissione, interviene sull’applicabilità nel tempo delle norme che disciplinano il nuovo sistema di riscossione delle entrate dei Comuni, contenute nell’art. 7, comma 2, lett. da gg-bis)a gg-septies) del Dl. n. 70/11.<br />
In particolare, tali norme garantiscono l’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale da parte dei terzi attualmente concessionari del servizio di riscossione delle entrate comunali, sino al momento di entrata in vigore del nuovo sistema della riscossione (che sarà operativo dal 31 dicembre 2012).<br />
Il citato art. 7 ha disposto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione &#8211; spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate dal 31 dicembre 2012.<br />
Dal momento di tale cessazione spetterà dunque ai Comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalità diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.<br />
E’ stata conseguentemente prorogata (dall’art. 10, comma 13-novies del Dl. n. 201/11) al 31 dicembre 2012, l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute, in particolare, nell’art. 3, commi 24, 25 e 25-bis del citato Dl. n. 203/05.<br />
Nell’esercizio di tale attività, i Comuni potranno avvalersi dello strumento dell’ingiunzione fiscale  e delle procedure di riscossione coattiva erariale in quanto compatibili, a prescindere dalla scelta delle modalità – affidamento esterno o esercizio in house &#8211; con cui effettuare la riscossione delle entrate<br />
Il <strong>comma 11</strong>, modificato in Commissione, proroga di nove mesi (30 settembre 2012) i termini stabiliti in capo ai Comuni per adempiere l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.<br />
Il <strong>comma 11-bis</strong>, introdotto in sede referente in Commissione, proroga di nove mesi i termini previsti in alcuni commi dell’art. 16 del Dl. n. 138/11, concernenti la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e la razionalizzazione dell&#8217;esercizio delle funzioni comunali, nonché la liquidazione di società partecipate dai Comuni di minori dimensioni.<br />
In particolare, il Ddl. di conversione, prevede che i Comuni fino a 30.000 abitanti abbiano tempo fino a settembre 2013 per la messa in liquidazione o dismissione delle loro società partecipate che non rispettano le condizioni di cui al comma 32 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10.<br />
Il <strong>comma 16-quinquies</strong> differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2012.<br />
Si segnala che è già stato emanato un Dm. (D.M. Interno 21 dicembre 2011) che ha provveduto a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012.</p>
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		<title>La Regione Toscana ha approvato il riordino delle Autonomie locali</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/02/02/la-regione-toscana-ha-approvato-il-riordino-delle-autonomie-locali/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[ Legge Regione Toscana n. 68/11
di Alessio Tavanti
La Regione Toscana ha approvato la Legge regionale n. 68/11, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, con cui è stato disciplinato il riordino delle Autonomie locali e è stata modificata la previgente normativa regionale in materia di comunità montane e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Legge Regione Toscana n. 68/11</em><br />
di Alessio Tavanti</span></p></blockquote>
<p>La Regione Toscana ha approvato la Legge regionale n. 68/11, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, con cui è stato disciplinato il riordino delle Autonomie locali e è stata modificata la previgente normativa regionale in materia di comunità montane e unioni di comuni.</p>
<p><span id="more-5727"></span>La Legge in commento si inserisce nel quadro di riforma nazionale dell’ordinamento locale, individuando le principali aggregazioni di livello intercomunale, ove dovrà svolgersi una più intensa cooperazione tra gli Enti locali.<br />
In particolare, sul piano della cooperazione finanziaria tra la Regione e gli Enti locali, è prevista l’istituzione del sistema informativo sulla finanza degli Enti stessi e del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio, oltre alla nuova disciplina del patto di stabilità territoriale (art. 6 &#8211; 15).<br />
Nel Titolo III della Legge, che dà attuazione all’art. 14, commi 26-30 del Dl. n. 78/10, in merito all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni mediante convenzione o unione dei comuni, la Regione ha previsto norme integrative circa tali forme associative, nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative stabilita dall’art. 117 Cost.<br />
In particolare, la Regione ha individuato 37 ambiti territoriali, nei quali sono compresi tutti i 90 Comuni tenuti all’esercizio associato di funzioni, identificati sulla base delle soglie di popolazione definite dalle norme statali.<br />
Il Legislatore regionale ha disciplinato gli adempimenti della Regione e dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, per l’istituzione delle Unioni dei comuni, di cui all’art. 16 del Dl. n. 138/11 per l’esercizio obbligatorio, in forma associata, di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici di cui sono titolari, prevedendo specifiche norme relative alla proposta di aggregazione territoriale da parte degli Enti interessati e l’eventuale definizione, in alternativa, da parte della Giunta regionale, dell’aggregazione stessa.<br />
In proposito, tuttavia, si ricorda che il Dl. 216/11 (cd. Decreto Milleproroghe) ha previsto lo slittamento di 6 mesi (30 giungo 2012) del termine per adempiere all’obbligo di gestione in forma associata delle funzioni per tali Enti di piccole dimensioni.<br />
A tal proposito, appare necessario evidenziare che il Ddl. di conversione di tale Decreto n. 216/11, in discussione in Parlamento in questi giorni, prevede un’ulteriore proroga a tale termine fino al 30 settembre 2012, quale data ultima per avviare l’esercizio associato di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti.<br />
La Legge regionale ha previsto inoltre lo scioglimento e l’estinzione delle comunità montane, cui seguirà la trasformazione in unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 65/10 (Legge finanziaria per l’anno 2011), che impone la successione dell’unione alla comunità montana estinta.<br />
Nel prossimo numero della newsletter, verranno commentate tutte le norma di maggior interesse per gli Enti Locali toscani.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Decreto liberalizzazioni: numerose le novità per gli Enti Locali</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/02/02/decreto-liberalizzazioni-numerose-le-novita-per-gli-enti-locali/</link>
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		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società partecipate e servizi pubblici locali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.self-entilocali.it/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[ Dl. n. 1 del 24 gennaio 2012
di Federica Caponi
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2012 il Dl. n. 1/12, concernente “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, che contiene molte novità di interesse degli Enti locali.

Il Decreto interviene in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em><a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/02/Dl.-n.-1-del-24-gennaio-2012.pdf">Dl. n. 1 del 24 gennaio 2012</a><br />
</em>di Federica Caponi</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>E’ stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2012 il Dl. n. 1/12, concernente <em>“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”</em>, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, che contiene molte novità di interesse degli Enti locali.</p>
<p><span id="more-5723"></span></p>
<p>Il Decreto interviene in materia, tra l’altro, di servizi pubblici, società partecipate, procedure di gara e aumento del numero delle farmacie.</p>
<p>Di seguito riportiamo le norme in materia di società partecipate e servizi pubblici, rinviando al numero di febbraio il commento di tutte le altre disposizioni di interesse per gli Enti Locali.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Art. 11 &#8211; Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci</strong></p>
<p>Tale disposizione ha previsto che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti, modificando le norme contenute nella Legge n. 475/68.</p>
<p>Spetterà alle Regioni provvedere ad assicurare, <span style="text-decoration: underline;">entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto in commento</span>, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.</p>
<p>Il legislatore ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall&#8217;art. 9 della citata Legge n. 475/68, <em>“<span style="text-decoration: underline;">sulle nuove sedi farmaceutiche o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune</span>”.</em></p>
<p><strong>Art. 25- Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali</strong></p>
<p>La norma in commento ha aggiunto l’<strong>art. 3-bis </strong>al <strong>Dl. n. 138/11</strong>, rubricato <em>“Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”.</em></p>
<p>Il comma 1 del nuovo art. 3-bis ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 2012, dovranno organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l&#8217;efficienza del servizio.</p>
<p>Decorso inutilmente tale termine, il potere passerà al Consiglio dei Ministri, in surroga delle regioni inadempienti.</p>
<p>Dal 2013 l’affidamento dei servizi con procedure a evidenza pubblica costituirà per le Regioni, le Province e i Comuni elemento di valutazione della virtuosità degli stessi (ex art. 20, comma 3, Dl. n. 98/11).</p>
<p>A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell&#8217;ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli Enti locali comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno, al Mef gli Enti che avranno attuato le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi.</p>
<p>Il <strong>comma 4</strong> della nuova disposizione ha confermato la validità dell’art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08 che assoggetta le società affidatarie in house al patto di stabilità.</p>
<p>Gli Enti soci dovranno vigilare sull&#8217;osservanza da parte delle società dei vincoli derivanti dal patto.</p>
<p>A tal proposito, è necessario evidenziare che tale vincolo è tutt’ora inefficace in quanto manca il Dm. attuativo come previsto dalla stessa disposizione, come chiarito anche di recente dalla Corte dei conti, sez. contr. della Lombardia, nella Deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012.</p>
<p>Il comma 5 ha ribadito che tutte le società in house affidatarie dirette di servizi (senza eccezione alcuna) sono tenute all&#8217;acquisto di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 163/06).</p>
<p>Inoltre, il Legislatore ha confermato che le stesse in house devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell&#8217;art. 35 del Dlgs. n. 165/01 (<span style="text-decoration: underline;">adempimento che per le in house di servizi pubblici avrebbe dovuto essere attuato entro il 20 ottobre 2008</span>, <span style="text-decoration: underline;">mentre per le in house strumentali è in vigore dal 25 agosto 2008</span>).</p>
<p>La rilevante novità (introdotta dal Decreto in commento) riguarda il vincolo posto alle in house affidatarie dirette di servizi di approvare propri regolamenti criteri e modalità per il reclutamento del personale <span style="text-decoration: underline;">“nel rispetto delle disposizioni che stabiliscono a carico degli Enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori”.</span></p>
<p>La norma in commento ha modificato anche l’art. 114 del Tuel novellando il comma 5 e prevedendo che dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni saranno assoggettate al patto di stabilità, secondo le modalità definite, con Dm. da emanarsi entro il 30 ottobre 2012.</p>
<p>Inoltre, le aziende speciali e le istituzioni dovranno <span style="text-decoration: underline;">“iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio”</span> entro il 31 maggio di ciascun anno.</p>
<p>Tale disposizione solleva alcune perplessità per quanto riguarda le Istituzioni, in quanto tali organismi non hanno personalità giuridica distinta dal Comune, hanno la stessa partita Iva e sono in tutto e per tutto un’articolazione interna all’Ente, come espressamente previsto dal citato art. 114 del Tuel.</p>
<p>Non appare chiaro come possano ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio, non avendo personalità giuridica propria, come al contrario le Aziende speciali, che sono Enti pubblici economici, strumentali all’Ente costituente, dotate di personalità giuridica ovviamente distinta da quest’ultimo.</p>
<p>L&#8217;Unioncamere dovrà trasmettere al Mef, entro il 30 giugno di ciascun anno, l&#8217;elenco delle aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.</p>
<p>Il novellato comma 5 dell’art. 114 del Tuel ha previsto anche che le aziende speciali e le istituzioni sono vincolate al rispetto del Dlgs. n. 163/06 (vincolo cui tali organismi erano già assoggettati).</p>
<p>Tale disposizione ha inoltre previsto che tali organismi sono vincolati anche al rispetto delle norme che stabiliscono, a carico degli Enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori e agli stessi obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli Enti locali.</p>
<p>Spetterà agli Enti vigilare sull&#8217;osservanza di tali vincoli da parte degli organismi strumentali.</p>
<p>Anche in merito a tali ultimi obblighi, non possiamo non sollevare alcuni dubbi per quanto riguarda le Istituzioni.</p>
<p>Tali organismi infatti sono già obbligati ai vincoli di spesa, assunzionali propri del Comune e anche al patto di stabilità laddove l’Ente costituente vi sia assoggettato, in quanto non avendo personalità giuridica distinta rispetto a quest’ultimo il personale assegnato all’Istituzione è personale del Comune a tutti gli effetti e l’organismo è assoggettato a tutti i limiti e vincoli del Comune.</p>
<p>La norma del Dl. liberalizzazioni in commento ha aggiunto anche un inciso al comma 8 dell’art. 114, precisando che gli atti fondamentali dell’istituzione e dell’azienda speciale devono essere sottoposti <em>“all&#8217;approvazione del Consiglio Comunale”.</em></p>
<p>Anche tale indicazione costituisce una novità per le Aziende speciali non certo per le Istituzioni.</p>
<p>Infine, il Legislatore ha modificato nuovamente l’art. 4 del Dl. n. 138/11.</p>
<p>Il Legislatore ha novellato il comma 3 e 4 re-introducendo, per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l’obbligo della richiesta di parere all’Antitrust per l’affidamento in house.</p>
<p>I novellati commi hanno stabilito infatti che per gli Enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera quadro <em>“<span style="text-decoration: underline;">è adottata previo parere obbligatorio dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell&#8217;istruttoria svolta dall&#8217;Ente di governo locale</span>” </em>in merito <span style="text-decoration: underline;">all&#8217;esistenza di ragioni idonee e sufficienti</span> all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all&#8217;affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali.</p>
<p>Inoltre, il Legislatore ha stabilito l’obbligo per gli Enti di pubblicare sul sito internet la delibera quadro e il parere dell’Autorità.</p>
<p>All’Antitrust gli Enti dovranno inviare la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi attraverso un’analisi di mercato e lo schema di delibera quadro.</p>
<p>La verifica della sostenibilità dell’affidamento diretto dovrà essere effettuata, per tutti gli affidamenti in essere, entro il 23 gennaio 2013 e poi gli Enti dovranno disciplinare la periodicità.</p>
<p>La delibera quadro dovrà essere adottata comunque prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.</p>
<p>Prima dell’approvazione della delibera quadro in presenza di ogni rinnovo o conferimento, gli Enti dovranno richiedere il parere all&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato e approvare la delibera entro 30 giorni dal rilascio di tale parere.</p>
<p>In assenza della delibera, l&#8217;Ente non potrà procedere all&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva.</p>
<p>E’ stato modificato anche il comma 11 dell’art. 4, il quale stabilisce le condizioni per la redazione del bando e il disciplinare di gara.</p>
<p>Il Legislatore ha modificato nuovamente la soglia degli affidamenti al di sotto della quale gli Enti non hanno l’obbligo di chiedere il parere all’Antitrust, riportandola a 200.000 euro annui, come era previsto dal Regolamento attuativo (Dpr. n. 168/10), caducato a seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08.</p>
<p>Art. 23-bis che appare sempre “vigente”, considerando che con l’entrata in vigore dell’art. 4 del Dl. n. 138/11 e le modifiche apportate a tale norma la disciplina di riferimento per i servizi pubblici a rilevanza economica è praticamente una fotocopia di tale abrogata disposizione, nonostante i numerosi dubbi che tale intervento legislativo fa sorgere.</p>
<p>Sono state modificate anche le date di scadenza degli affidamenti disposti senza il rispetto delle procedure a evidenza pubblica, stabilendo che le esternalizzazioni effettuate a favore di società in house dovranno terminare entro il 31 dicembre 2012 e non entro il 31 marzo 2012, come in precedenza previsto.</p>
<p>Inoltre, è stato previsto che l&#8217;affidamento in house potrà avvenire, in deroga alla procedura a evidenza pubblica, a favore di aziende risultanti dall’integrazione operativa, perfezionata entro il termine il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale, individuato secondo le disposizioni contenute nel nuovo art. 3-bis del Dl. n. 138/11.</p>
<p>In tal caso, il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza).</p>
<p>La valutazione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio saranno sottoposti a verifica annuale da parte dell&#8217;Antitrust.</p>
<p>La durata di tale affidamento non potrà comunque essere superiore a tre anni.</p>
<p>Gli affidamenti diretti disposti a favore delle società miste, costituite senza gara a doppio oggetto termineranno entro il 31 marzo 2013, anziché entro il 30 giugno 2012.</p>
<p>Inoltre, è stato aggiunto il comma 32-ter, il quale ha stabilito che i soggetti pubblici e privati, esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali, dovranno assicurare l&#8217;integrale e regolare prosecuzione delle attività stesse, anche oltre le scadenze previste dai contratti di servizio, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale alle condizioni contenute in tali contratti e dagli altri atti di regolamentazione del rapporto, fino al subentro del nuovo gestore.</p>
<p>Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso.</p>
<p>E’ stato inoltre previsto che il Dm. con cui dovranno essere definiti i criteri per la verifica della realizzabilità dell’affidamento diretto e per l&#8217;adozione della delibera quadro sarà emanato entro il 31 marzo 2012 (anziché entro il 31 gennaio).</p>
<p>Sono state inoltre apportate alcune modifiche all’art. 201 del Dlgs. n. 152/06.</p>
<p>In particolare, è stato novellato il comma 4, stabilendo che nel caso in cui gli impianti di smaltimento appartengano a soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, all&#8217;affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dovranno essere garantiti l&#8217;accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d&#8217;Ambito.</p>
<p>E’ stato inoltre modificato il comma 1 del Dl. n. 201/11 (Decreto “Salva Italia”), stabilendo che dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (avviati allo smaltimento, svolto mediante l&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva secondo i vincoli di cui all’art. 4 del Dl. n. 138/11) e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli Enti stessi.</p>
<p>Inoltre, la norma in commento ha stabilito che i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, saranno tenuti a fornire agli Enti locali, che decidono di bandire la gara per l&#8217;affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.</p>
<p>Nel caso in cui i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a fronte della richiesta da parte degli Enti Locali, ritardino oltre sessanta giorni nella comunicazione e/o presentino informazioni false, tale fattispecie integra illecito per il quale il Prefetto, su richiesta dell&#8217;Ente, potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Armonizzazione dei Sistemi Contabili: al via la sperimentazione</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/01/31/armonizzazione-dei-sistemi-contabili-al-via-la-sperimentazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinamento Enti Locali e procedimento amministrativo]]></category>

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		<description><![CDATA[ Dpcm. 28 dicembre 2011
di Calogero Di Liberto
È stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 il Dpcm. 28 dicembre 2011 relativo alla “Sperimentazione della  disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Dpcm. 28 dicembre 2011</em><br />
di Calogero Di Liberto</span></p></blockquote>
<p>È stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011 il Dpcm. 28 dicembre 2011 relativo alla “Sperimentazione della  disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, attuativo del <a href="http://www.self-entilocali.it/2011/09/30/contabilita-e-bilancio-le-norme-introdotte-dal-dlgs-n-11811/">Dlgs. 118/11</a> che aveva stabilito le modalità e i principi per realizzare l’armonizzazione dei sistemi contabili, introducendo la disciplina relativa al periodo di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Enti locali e loro enti ed organismi strumentali.<br />
<span id="more-5709"></span>Il Dpcm. ha previsto che dal 1° gennaio 2012 ha preso avvio la fase di sperimentazione, che durerà per due esercizi (art. 1).<br />
Il Decreto ha individuato i 71 Enti (5 Regioni, 12 Province e 54 Comuni) che saranno coinvolti dalla sperimentazione.<br />
Obiettivo di questa prima fase di sperimentazione sarà quello di verificare in quale misura tali documenti rispondano alle esigenze conoscitive della finanza pubblica, individuandone eventuali elementi di criticità che saranno oggetto di future modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.<br />
La sperimentazione riguarderà, in particolare l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e la sua classificazione per missioni e programmi di cui all’art. 33 del Dlgs. n. 118/11.<br />
La riforma contabile introdotta ha l’obiettivo di garantire la qualità, la trasparenza e la confrontabilità dei bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali, in considerazione delle esigenze informative di tutti gli utilizzatori dei conti pubblici.<br />
Gli Enti coinvolti nella sperimentazione, dovranno affiancare il bilancio redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 9 del DPCM. 28 dicembre 2011 al proprio tradizionale bilancio di previsione, il quale, per il primo anno continuerà a conservare i suoi effetti giuridici e la sua funzione autorizzatoria, mentre nel secondo esercizio di sperimentazione sarà il bilancio redatto secondo le indicazioni previste dal Decreto a assumere valore giuridico a tutti gli effetti.<br />
Il Decreto, ha introdotto i principi contabili al quale dovranno ispirarsi nella redazione dei bilanci gli Enti in contabilità finanziaria partecipanti alla sperimentazione (art. 7).<br />
L’art. 8 è dedicato al Piano dei conti integrato, ne individua il livello minimo di articolazione al fine di facilitare il raccordo con i capitoli e gli articoli di cui all’art. 14, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 118/11.<br />
All’art. 9, il Decreto indica espressamente gli schemi di bilancio che gli enti soggetti a sperimentazione dovranno adottare accanto ai tradizionali documenti contabili richiesti dalla normativa vigente.<br />
L’art. 11 ha confermato che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non saranno obbligati a predisporre il bilancio consolidato.<br />
Gli Enti in sperimentazione dovranno, inoltre, adottare un piano degli indicatori di bilancio, documento che dovrà essere adottare, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o budget e entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio o del consuntivo.<br />
In base agli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione verrà definito il sistema comune di  indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità degli indicatori di risultato (artt. 17 e 18).<br />
Il titolo V dedicato al bilancio ha introdotto l’obbligo, per gli Enti partecipanti alla sperimentazione, di adottare lo schema di Bilancio consolidato di cui all’allegato 11 del Decreto, indicando agli articoli successivi specifici criteri per la definizione di Ente strumentale, società controllata e società partecipata (artt. 21-23).<br />
La normativa introdotta, seppure muove alcuni passi molto rilevanti nella direzione dell’armonizzazione dei sistemi contabili, poche novità introduce rispetto al ruolo assunto dalla contabilità economico-patrimoniale nel sistema degli Enti locali che, almeno per i prossimi due esercizi, avrà un rilievo minore rispetto a quello ancora riconosciuto alla contabilità finanziaria.</p>
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		<title>Retta sociale: per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti o con grave handicap deve essere calcolata sulla situazione economica del solo assistito</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/01/31/retta-sociale-per-gli-ultrasessantacinquenni-non-autosufficienti-o-con-grave-handicap-deve-essere-calcolata-sulla-situazione-economica-del-solo-assistito/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche sociali ed educative]]></category>

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		<description><![CDATA[ di Alessio Tavanti
Premessa
Il tema relativo al calcolo della retta sociale rappresenta per gli Enti locali una questione di particolare delicatezza.
Il presente contributo intende fornire un utile approfondimento per i soggetti direttamente interessati da tale problematica.
Quadro normativo di riferimento
La modalità di calcolo della retta sociale per gli utenti delle Rsa costituisce una delicata problematica che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;">di Alessio Tavanti</span></p></blockquote>
<p><strong>Premessa</strong><br />
Il tema relativo al calcolo della retta sociale rappresenta per gli Enti locali una questione di particolare delicatezza.<br />
Il presente contributo intende fornire un utile approfondimento per i soggetti direttamente interessati da tale problematica.</p>
<p><span id="more-5706"></span><strong>Quadro normativo di riferimento</strong><br />
La modalità di calcolo della retta sociale per gli utenti delle Rsa costituisce una delicata problematica che è stata oggetto di numerose e controverse pronunce giurisprudenziali.<br />
La Legge n. 328/00, concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha portato a compimento la riorganizzazione del sistema di protezione sociale e del “welfare state”, anticipando la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito la materia alla competenza regionale.<br />
La legge quadro, infatti, ha provveduto al riordino della disciplina intervenendo su molteplici aspetti, ponendo al centro di tale processo il principio, di derivazione comunitaria, di sussidiarietà in senso verticale e orizzontale concretizzatosi attraverso:<br />
a)    il trasferimento di poteri alle Regioni e agli Enti Locali;<br />
b)    la riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB);<br />
c)    il ruolo del Terzo Settore, della famiglia, delle organizzazioni di auto-mutuo aiuto;<br />
d)    le forme di integrazione e di interazione sul territorio;<br />
e)    l’introduzione della carta dei servizi sociali;<br />
f)    il sostegno domiciliare per gli anziani non autosufficienti;<br />
g)    le autorizzazioni e l’accreditamento.<br />
Sul piano istituzionale, il processo messo in atto con la legge del 2000 ha radicalmente ridisegnato la materia dei servizi sociali, attribuendo al Comune, titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, un ruolo di primo piano sul fronte della programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, oltreché, sul piano economico in merito all’erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e alla relativa definizione dei parametri di valutazione.<br />
A fronte della più ampia autonomia riconosciuta agli Enti, si è resa necessaria la definizione di una soglia di omogeneità, al fine di evitare squilibri nelle opportunità e nell’offerta degli interventi e dei servizi.<br />
L’art. 22 della Legge n. 328/00 ha individuato un “livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale”.<br />
Il rafforzamento dell’autonomia riguardante la componente sociale deve essere letto, ai fini che qui interessano, unitamente alla componente sanitaria (c.d. integrazione socio-sanitaria), rispetto alla quale è necessario richiamare l’art. 3-septies, comma 6, del Dlgs. n. 229/99, che ha stabilito che “le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento (…). La Regione determina (…) il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”.<br />
Sul piano normativo è necessario ricordare che l’art. 3, comma 2, del Dpcm. 14 febbraio 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento per le Regioni in materia di prestazioni socio-sanitarie”), ha individuato le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni e il Dpcm. 29 novembre 2001 (“Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”) ha stabilito che le prestazioni di assistenza sanitaria, garantite dal Ssn, sono quelle riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) territoriale ambulatoriale e domiciliare e assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale.<br />
Tali prestazioni individuate dai L.E.A. sono pienamente esigibili ai sensi dell’art. 54 della Legge n. 289/02 e dell’art. 117, comma 2, lettera m) Cost. che demanda allo Stato il compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.<br />
L’art. 25 della Legge n. 328/00 ha stabilito che ai fini dell’accesso ai servizi, la verifica della condizione economica del richiedente deve essere ai sensi del Dlgs. n. 109/98, modificato dal Dlgs. n. 130/00.<br />
L’art. 2 di tale Decreto ha previsto che la valutazione della situazione economica del richiedente sia determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza.<br />
L’ art. 3 comma 2-ter, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambito residenziale, rivolte a persone con accertato handicap permanente grave (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni in situazione di non autosufficienza accertata dalle aziende sanitarie locali, ha previsto che le disposizioni del Decreto si applicano nei limiti stabiliti con Dpcm.</p>
<p><strong>Orientamenti giurisprudenziali</strong><br />
Il rinvio a tale Dpcm., ha posto il problema dell’immediata applicabilità della norma nella parte in cui prevede che, in tali casi, si debba evidenziare la situazione economica del solo assistito e non più dell’intero nucleo familiare di appartenenza.<br />
Sul tema si sono formati tre orientamenti giurisprudenziali.<br />
Un primo orientamento, nettamente maggioritario, ritiene che la regola dell’evidenziazione della situazione economica del solo assistito rappresenti un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni concernenti percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza che vi sia da parte dei Comuni coinvolti alcuna autonomia regolamentare [Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. nn. 784 e 785 del 2011; Tar Lombardia, Milano, ord. n. 375/11; Tar Lombardia Milano, sez. III, sent. n. 362/11; Cons. Stato, sent., n. 551/11 conf. Tar Lombardia Brescia, sent. n. 1470/09; Tar Lombardia Milano, sent., n. 3588/10; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 3001/10 rif. Tar Toscana, Sez. II, sent. n. 744/10; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 2130/10 conf. Tar Milano, Sez. III, ord. n. 1328/09; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 2997/10 rif. Tar Toscana, Sez. II, sent. n. 588/10; Tar Sardegna Cagliari, sez. I, sent. n. 1562/09; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 4582/09 conf. Tar Lombardia Milano, sez. III, ord. n. 581/09; Tar Lombardia Milano, sez. III, ord. n. 582/09; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 3065/09 conf. Tar Lombardia Milano, Sez. III, ord. n. 10/09; Tar Lombardia Milano, sez. IV, sent. n. 4033/08; Cons. Stato, Sez. V, ord. n. 2594/08 conf. Tar Toscana, Sez. II, ord. n. 43/08; Tar Marche Ancona, sez. I, ord. n. 521/07; Tar Sicilia Catania, sent. n. 42/07].<br />
Un secondo orientamento ritiene che la norma sia immediatamente precettiva e, quindi, vincolante per le Amministrazioni  anche se, in assenza del decreto attuativo, possono esserci margini di discrezionalità per l’Ente erogatore (Comune) per “ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei Centri frequentati” (Tar Lombardia Brescia, n. 4576/10; Tar Lombardia Brescia, n. 2242/10; Tar Veneto Venezia, sez. III, sent. n. 830/10; Tar Lombardia Brescia, sez. II, sent. n. 18/10; Tar Lombardia Brescia, sez. II, sent. n. 1470/09; Tar Lombardia Brescia, ord. n. 34/09; Tar Lombardia Brescia, sez. I, sent. n. 350/08).<br />
L’ultimo orientamento esclude l’immediata applicabilità in quanto l’art. 3, comma 2-ter, rinvi a al Dpcm non ancora emanato.<br />
Inoltre, il riferimento della norma alla situazione economica del solo assistito, contestualmente alla necessità di favorire la permanenza dell’assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, deve essere interpretato nel senso che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo (Tar Toscana, sez. II, n. 744/10; Tar Toscana, sez. II, n. 1409/09; Cons. Stato, sez. III, par. n. 569/09).<br />
Entrambi gli orientamenti favorevoli all’applicazione immediata del principio, convergono nel ritenere la situazione economica del solo assistito sia diretta espressione di principi costituzionali [artt. 3, 38, 53 e 117, comma 2, lettera m) Cost.].<br />
In particolare, il primo orientamento sostiene che la determinazione dei LEA è rimessa al Legislatore statale, insieme alla definizione dei criteri per l’accesso alle prestazioni, in quanto se determinate attività e servizi devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è necessario che anche i parametri di accesso ai medesimi siano uniformi.<br />
Pertanto, rispetto alle prestazioni sociali agevolate, assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap grave e anziani non autosufficienti, che integrino LEA, il criterio di accesso e di parametrazione dei costi a carico del richiedente è rimesso esclusivamente alla definizione del Legislatore statale.<br />
Pertanto, non vi sarebbe spazio per una regolamentazione comunale.<br />
Infatti, nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, come la definizione dei LEA, anche il potere regolamentare spetta allo Stato, ex art. 117, comma 6, Cost., fatta salva la possibilità di delegarlo alle Regioni, cosa non avvenuta nella materia in esame.<br />
Le diverse pronunce hanno per la maggior parte chiarito la necessità di considerare, ai fini dell’accesso e della compartecipazione al costo del servizio fruito dalle persone con handicap grave e dagli anziani non autosufficienti, l’Isee della singola persona, ritenendo le disposizioni del Dlgs. n. 109/98 immediatamente precettive e applicabili, a prescindere dall’emanazione del Dpcm. non ancora avvenuta.<br />
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente tale provvedimento non è destinato a incidere sulla struttura del criterio prescelto dal Legislatore, ma solo a limitarne in determinati casi, l’applicazione in favore del criterio generale dell’Isee e la disciplina di alcune eccezioni.<br />
Non sembrerebbe legittima la tesi secondo la quale, in assenza del suddetto Dpcm., la norma consentirebbe ai Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio, un potere regolamentare, in quanto in contrasto con l’art. 117, comma 6, Cost.<br />
Il nucleo familiare potrebbe essere preso in considerazione solo per porre dei limiti ragionevoli a una applicazione dell’Isee singolo in modo assoluto e incondizionato.<br />
Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1607/11, che ha precisato che “deve ritenersi che il citato art. 3, co. 2-ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali”.<br />
I magistrati amministrativi hanno chiarito che la tesi che esclude l’immediata applicabilità della norma, in virtù dell’attuazione demandata ad un apposito Dpcm. [pur essendo stata sostenuta dal Consiglio stesso in sede consultiva (Cons. Stato, sez. III, n. 569/09)] non appare convincente, ed è stata successivamente disattesa (a più riprese) in sede cautelare (Cons. Stato, sez. V, Ord. nn. 3065/09, 4582/09 e 2130/10), e giurisdizionale con la sentenza n. 551/11.<br />
In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato che la mancata adozione del Dpcm. non può paralizzare l’operatività della norma.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, l’applicabilità del principio dell’evidenziazione del reddito del solo assistito non è ostacolata dalla mancata emanazione del Dpcm., in quanto tale provvedimento, pur potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe incidere sul suddetto principio.<br />
Il giudice amministrativo ha, inoltre, sottolineato che la determinazione dei LEA non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali, successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, ma può ricavarsi anche dal complesso della normativa antecedente.<br />
La natura di livelli essenziali non può essere ridotta alle sole prestazioni sociosanitarie, ricomprese nel Dpcm. 14.2.2001 e 29.11.2001 (cioè ai LEA), ma deve essere riconosciuta anche alle prestazioni di cui all’art. 22 della Legge n. 328/00, e conseguentemente alle modalità di accesso alle stesse, ovvero all’Isee.<br />
La deroga, rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare, è dunque limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti e, con riguardo all’ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo.<br />
In presenza di tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito.<br />
Il legislatore regionale dovrà, pertanto, tenere conto di tale quadro normativo.</p>
<p><strong>La situazione in Toscana</strong><br />
L’orientamento prevalente della giurisprudenza è quello che riconosce il principio di evidenziazione del reddito del solo assistito per l’accesso alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo, riferite alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti.<br />
La problematica rimane complessa a fronte delle soluzioni adottate in alcune Regioni, al fine di limitare il gravame sulle casse dei Comuni e delle Asl, che hanno approvato leggi che prevedono la possibilità di porre i costi delle prestazioni di ricovero in Rsa a carico dell’utenza e dei parenti.<br />
Per quanto riguarda la Regione Toscana, la Legge Regionale Toscana n. 66/08 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”, all’art. 14 ha previsto che la compartecipazione ai costi della quota sociale per i ricoveri in Rsa di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e portatori di handicap grave, siano calcolati sui redditi del nucleo familiare dell’assistito e di quello dei figli anche non conviventi.<br />
Il Tar Toscana con l’Ordinanza n. 1795 del 22 novembre 2011 ha sollevato dubbi di costituzionalità nei confronti della citata L.RT. n. 66/08 in particolare con riferimento all’art. 14.<br />
Il giudice amministrativo ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale precisando che “dall’applicazione della legge regionale richiamata deriva la conseguenza negativa della mancata corresponsione di assistenza sul territorio toscano all’anziano non autosufficiente che non sia in grado di garantire, per i più svariati motivi, la copertura della quota posta a suo carico, calcolata sulla considerazione della sua esclusiva situazione reddituale, come da norma statale direttamente applicabile, ma anche di quella dei congiunti. Tale normativa – prosegue il giudice nell’ordinanza – appare quindi avere conseguenze negative dirette sui livelli minimi di assistenza (Lea) che la legge statale intende invece garantire uniformemente”.<br />
Aspettiamo la pronuncia della Corte Costituzionale che potrebbe aprire a nuove soluzioni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Società in house: l’assoggettamento al patto di stabilità diverrà efficace solo dopo l’approvazione del decreto attuativo</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/01/31/societa-in-house-l%e2%80%99assoggettamento-al-patto-di-stabilita-diverra-efficace-solo-dopo-l%e2%80%99approvazione-del-decreto-attuativo/</link>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società partecipate e servizi pubblici locali]]></category>

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		<description><![CDATA[ Corte dei conti, Deliberazione n. 7/12
di Federica Caponi
Pubbblicato su:
Finanza locale &#38; controlli del 1° febbraio 2012
Il sole 24 ore del 6 febbraio 2012
 
L’assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società in house che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08.

Tale vincolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Corte dei conti, Deliberazione n. 7/12<br />
</em>di Federica Caponi<br />
Pubbblicato su:</span><span style="color: #000000;"><br />
<a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/01/Finanza-locale-e-controlli-5-12.pdf">Finanza locale &amp; controlli del 1° febbraio 2012</a><br />
<a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2009/11/Sole24ore-6.2.2012.pdf">Il sole 24 ore del 6 febbraio 2012</a></span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>L’assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società in house che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis del Dl. n. 112/08.</p>
<p><span id="more-5702"></span></p>
<p>Tale vincolo si applica anche alle società che gestiscono servizi pubblici esclusi dall’applicazione dell’art. 4 del Dl. n. 138/11, in quanto il citato art. 18 costituisce norma avente portata generale.</p>
<p>Pertanto, gli Enti soci delle società a totale partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici o strumentali senza gara, devono vigilare sull&#8217;osservanza del patto di stabilità interno da parte degli organismi partecipati.</p>
<p>Considerato però che tale disposizione rinvia a un dm. la definizione delle modalità e della relativa modulistica, “non può farsi derivare dalle predette norme l&#8217;obbligo attuale, in capo agli Enti controllanti, di valutare il rispetto del patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un&#8217;analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell&#8217;Ente locale”.</p>
<p>Questo uno dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sez. contr. della Lombardia, nell’articolata deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012, con cui ha risposto agli oltre dieci quesiti presentati dal presidente della provincia di Varese.</p>
<p>L’ente si era rivolto ai magistrati contabili in quanto, prima di procedere alla costituzione di un organismo partecipato per la gestione del servizi idrico, voleva verificare quale fosse la soluzione più idonea non solo in via teorica, ma anche in relazione alla concreta situazione giuridica e contabile della provincia.</p>
<p>Secondo la Corte dei conti, le società in house affidatarie dirette della gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica sono assoggettate al patto, in forza dell’autonoma e distinta previsione del citato art. 18, che ha portata generale.</p>
<p>A tal proposito, è necessario evidenziare che il Dl. n. 1/12 (così detto “Decreto liberalizzazioni”), ha introdotto l’art. 3-bis al Dl. n. 138/11, stabilendo che “le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal dm. previsto dall&#8217;art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08. L’Ente locale dell&#8217;ambito o del bacino vigila sull&#8217;osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto”.</p>
<p>Al contrario, le società che hanno ricevuto l&#8217;affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva sono escluse dal vincolo del rispetto del patto di stabilità.</p>
<p>Lo stesso vale per la società mista il cui socio privato sia stato scelto con gara, anche se la procedura a evidenza pubblica sia stata seguita solo per la scelta del socio e in mancanza di una seconda gara per il conferimento del servizio.</p>
<p>Per quanto riguarda il vincolo posto dall’art. 14 del Dl. n. 78/10, la Corte ha ribadito che la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica non costituisce ex se una causa di esclusione dall&#8217;applicazione di tali limiti quantitativi alle partecipazioni societarie da parte degli Enti locali.</p>
<p>Per quanto concerne le modalità di svolgimento della gara c.d. &#8220;a doppio oggetto&#8221;, l’Amministrazione ha chiesto alla Corte chiarimenti in merito agli specifici compiti operativi che devono essere attribuiti al socio privato per la gestione del servizio.</p>
<p>In particolare, sono state chieste indicazioni in merito a se tra i compiti operativi possa essere compresa la realizzazione diretta da parte del socio degli interventi infrastrutturali o legati alla manutenzione straordinaria, senza l&#8217;obbligo da parte della società di procedere a tali affidamenti mediante procedure a evidenza pubblica.</p>
<p>In linea di principio i compiti operativi, che devono rientrare nella procedura di gara per la scelta del socio operativo di una società mista per la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, devono essere gli stessi oggetto del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra gli Enti e la società.</p>
<p>La Corte ha chiarito che è rimessa alla discrezionalità dell&#8217;amministrazione l&#8217;individuazione delle specifiche attività da conferire al socio privato operativo e delle modalità di svolgimento della procedura.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Spesa di personale: forniti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dei costi delle partecipate</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/01/30/spesa-di-personale-forniti-chiarimenti-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-dei-costi-delle-partecipate/</link>
		<comments>http://www.self-entilocali.it/2012/01/30/spesa-di-personale-forniti-chiarimenti-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-dei-costi-delle-partecipate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale Enti Locali ed incarichi esterni]]></category>

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		<description><![CDATA[ Corte dei conti, Sez. Autonomie, Deliberazione n. 14/11
di Federica Caponi
 
L’art. 20, comma 9, del Dl. n. 98/11, entrato in vigore il 6 luglio 2011, modificando il comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, ha espressamente previsto che ai fini del computo della percentuale dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Corte dei conti, Sez. Autonomie, <a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/01/Corte-conti-Sez.-Autonomie-14-11.pdf">Deliberazione n. 14/11</a><br />
</em>di Federica Caponi</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>L’art. 20, comma 9, del Dl. n. 98/11, entrato in vigore il 6 luglio 2011, modificando il comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, ha espressamente previsto che ai fini del computo della percentuale dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente gli Enti locali debbano considerare <em>“le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari”.</em></p>
<p><span id="more-5697"></span><em></em></p>
<p>In proposito, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Riunite, investite della questione da parte della Corte dei conti della Toscana a fronte della diversa posizione espressa da altre sezioni regionali di controllo, la problematica è stata affrontata dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione in commento.</p>
<p>Per quanto riguarda la problematica connessa all’individuazione di quali partecipazioni debbano essere coinvolte nel calcolo delle spese degli Enti, la Corte ha chiarito che il vincolo è stato circoscritto alle sole società di capitali, partecipate in via diretta dagli Enti e non anche le altre tipologie di organismi.</p>
<p>Pertanto, dovranno essere considerate nel computo le società partecipate che hanno natura di holding, in quanto destinatarie di affidamento diretto, mentre restano fuori le controllate da quest’ultima, in quanto affidatarie di servizi da parte della holding e non direttamente da parte della P.A.</p>
<p>Per quanto riguarda le società “controllate” dalla P.A. la Corte ha chiarito che si dovrà fare riferimento alle società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, codice civile, cioè a quelle partecipate in cui l’Ente pubblico [o più enti pubblici congiuntamente]:</p>
<p>-        dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;</p>
<p>-        dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;</p>
<p>-        vanta particolari vincoli contrattuali che riconoscono all’Ente pubblico un’influenza dominante sulle scelte strategiche e gestionali della partecipata.</p>
<p>Una volta individuate le società che hanno tali caratteristiche, tra queste devono essere considerate soltanto quelle:</p>
<p>-        titolari di affidamento diretto (senza gara) di servizi pubblici locali a rilevanza economica;</p>
<p>-        che svolgono funzioni a favore dell’Ente volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale (servizi privi di rilevanza economica) indipendentemente dalle modalità di affidamento (con o senza gara);</p>
<p>-        che svolgono attività strumentali nei confronti dell’Ente e anche in tal caso è irrilevante la modalità di affidamento (con o senza gara).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Rimangono, pertanto, escluse le società</span>:</p>
<p>-        che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica in virtù di un affidamento tramite gara;</p>
<p>-        tutte le partecipate indirette, indipendentemente dai servizi affidati;</p>
<p>-        strumentali miste, il cui capitale sia posseduto in via maggioritaria da soci privati;</p>
<p>-        quotate su mercati regolamentari.</p>
<p>Per quanto riguarda le società miste, ove il socio sia stato scelto con gara (ma non con gara a doppio oggetto) la Corte dei conti sezione controllo della Lombardia, nella deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012 ha chiarito che <em>“pur in mancanza di una gara “a doppio oggetto” (…) ne consegue – comunque &#8211; l’esclusione di siffatta società dall’obbligo del consolidamento ex art. 20, comma 9 del dl. n. 98/2011”.</em></p>
<p>Pertanto, sono escluse dal computo delle spese anche le società miste costituite dagli Enti con gara ove sia stato scelto il socio e deciso l’affidamento del servizio (così detta “gara a doppio oggetto”), e quelle controllate dagli Enti ove sia stato scelto con gara solo il socio e l’affidamento del servizio sia stato disposto successivamente, in quanto comunque vi è stato un confronto concorrenziale.</p>
<p>La disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08, infatti, assoggetta al vincolo del “consolidato” tutte le in house, siano esse di servizi pubblici, che strumentali.</p>
<p>A tal proposito, è necessario segnalare che i magistrati contabili hanno precisato che l’ambito soggettivo della norma è circoscritto alle società partecipate in modo totalitario da un Ente pubblico o da più P.A. congiuntamente <em>“<span style="text-decoration: underline;">tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario</span>”.</em></p>
<p>Tale interpretazione non appare in linea con la definizione europea dell’in house, in quanto seguendo tale impostazione potrebbero rimanere fuori dal computo le partecipate affidatarie dirette della gestione di servizi a rilevanza economica, che non ricevono alcun corrispettivo a carico del bilancio dell’Ente o che comunque siano beneficiarie di erogazioni che rispetto al valore della produzione abbiano un’incidenza inferiore all’80%.</p>
<p>Ciò in contrasto con il dato testuale della norma che richiama espressamente le società affidatarie dirette di servizi pubblici senza gara, senza alcun riferimento all’incidenza dei corrispettivi erogati dall’Ente rispetto al valore della produzione.</p>
<p>A parere di chi scrive, quindi, sembrerebbe corretto che gli Enti considerassero tutte le in house affidatarie di servizi senza gara.</p>
<p>Per quanto riguarda l’altra delicata questione, relativa alla verifica di quali costi delle partecipate debbano essere considerati e quali siano le corrette modalità di calcolo, la Corte dei conti ha preliminarmente ricordato agli Enti la necessità di redigere il bilancio consolidato, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta degli andamenti economici, finanziari e patrimoniali del “gruppo Ente Locale”.</p>
<p>Il consolidamento dei risultati economici e finanziari del “gruppo municipale” dovrebbe essere un obiettivo cui tutti gli Enti dovrebbero tendere, al fine di una corretta rappresentazione del bilancio comunale.</p>
<p>A prescindere dalla cogenza di singole disposizioni di legge, la Corte dei conti ha più volte sottolineato (in ultimo anche Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 7/12) l’esigenza di tener conto comunque dei risultati delle società a partecipazione pubblica totale o maggioritaria (in termini di ammontare di spese e di debito), insieme a quelli dell’Ente locale, al fine di evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica.</p>
<p>Il bilancio consolidato infatti costituisce un valido strumento per conoscere e valutare la situazione finanziaria, oltre che economica e patrimoniale degli enti che consolidano i conti (C.Conti, sez. contr. Veneto, del. n. 4/08; C.Conti, sez. contr. Piemonte, del. n. 14/10).</p>
<p>Per quanto riguarda le modalità di calcolo che devono seguire gli Enti ex art. 76, comma 7, la Corte dei conti ha chiarito che i dati rilevanti possono esser tratti dai questionari allegati alle relazioni del revisore al rendiconto dell’Ente, predisposte ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della Legge Finanziaria 2006, trattandosi di dati certificati e verificati dall’organo di controllo.</p>
<p>La Sezione Autonomie ha precisato che <span style="text-decoration: underline;">le voci del conto economico delle partecipate che devono essere considerate</span> sono le seguenti:</p>
<p>-        tutti i corrispettivi erogati dell’Ente;</p>
<p>-        il valore della produzione (quadro A conto economico);</p>
<p>-        i costi del personale (voce B9 conto economico).</p>
<p>La Corte ha anche chiarito che nel caso in cui la partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi erogati dall’Ente e regolati nei contratti di servizi, ricavi derivanti da tariffa, <em>“<span style="text-decoration: underline;">è possibile utilizzare tali ricavi</span>, associati agli utenti di ciascun Ente proprietario, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti”.</em></p>
<p>Tale precisazione potrebbe consentire agli Enti di non computare i ricavi che le in house introitano a fronte della riscossione diretta delle tariffe dei servizi pubblici.</p>
<p>In alcuni casi quindi si potrebbe realizzare un’incidenza di tali organismi quasi pari a zero, ma soprattutto questa indicazione della Corte potrebbe dar adito a comportamenti eterogenei, con Enti che effettuano il calcolo comprendendo tali voci e altri no.</p>
<p>Per quanto riguarda <span style="text-decoration: underline;">il metodo di calcolo</span>, la Sezione autonomie ha precisato che gli Enti dovranno:</p>
<p>a)      moltiplicare i costi del personale della società (voce B9 conto economico) per il corrispettivo erogato dall’Ente socio a favore della stessa società;</p>
<p>b)      dividere tale risultato per il valore della produzione (quadro A conto economico).</p>
<p>La Corte ha ritenuto che debba essere considerato il costo del personale della società senza operare particolari depurazioni, per rispondere all’esigenza di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell’Ente.</p>
<p>Il risultato così ottenuto deve essere proporzionato alla quota di partecipazione al capitale sociale posseduto dall’Ente (in caso di organismo plurisoggettivo).</p>
<p>La quota così ottenuta, secondo la Corte dei conti, andrà sommata alla spesa di personale dell’Ente, che andrà divisa per le spese correnti dello stesso, agendo esclusivamente sul numeratore e non sul denominatore.</p>
<p>La Sezione delle Autonomie ha così aderito all’interpretazione proposta dai magistrati contabili della Toscana (C. Conti, sez. contr. Toscana, del. n. 208/11), ritenendo tale modalità semplice, in quanto <em>“determina un minor numero di elaborazioni ed operazioni da effettuare (da costi di produzione a spese correnti, da costi del personale a spese del personale)”.</em></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Società: il divieto di fornire prestazioni a terzi non si applica alle società che gestiscono servizi pubblici locali che esercitano attività d’impresa</title>
		<link>http://www.self-entilocali.it/2012/01/30/societa-il-divieto-di-fornire-prestazioni-a-terzi-non-si-applica-alle-societa-che-gestiscono-servizi-pubblici-locali-che-esercitano-attivita-d%e2%80%99impresa/</link>
		<comments>http://www.self-entilocali.it/2012/01/30/societa-il-divieto-di-fornire-prestazioni-a-terzi-non-si-applica-alle-societa-che-gestiscono-servizi-pubblici-locali-che-esercitano-attivita-d%e2%80%99impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società partecipate e servizi pubblici locali]]></category>

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		<description><![CDATA[ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6974/11
di Calogero Di Liberto e Chiara Zaccagnini
 
Il divieto di fornire prestazioni a enti non soci colpisce le società strumentali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non le società destinate a gestire servizi pubblici locali, che esercitano attività d&#8217;impresa (ex art. 13 del Dl. n. 223/06).

Questo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Consiglio di Stato, sez. V, <a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/01/CdS-6974-11.pdf">sentenza n. 6974/11</a><br />
</em>di Calogero Di Liberto e Chiara Zaccagnini</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>Il divieto di fornire prestazioni a enti non soci colpisce le società strumentali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non le società destinate a gestire servizi pubblici locali, che esercitano attività d&#8217;impresa (ex art. 13 del Dl. n. 223/06).</p>
<p><span id="more-5692"></span></p>
<p>Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello presentato da alcune società di servizi in seguito all’aggiudicazione di una gara espletata da un’Amministrazione provinciale.</p>
<p>Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio, alla quale avevano partecipato alcune società.</p>
<p>In seguito all’aggiudicazione, alcune concorrenti che avevano partecipato in ATI, avevano impugnato gli atti della stazione appaltante lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 13, comma 1, Dl. n. 223/06.</p>
<p>Il Tar aveva rigettato il ricorso, dichiarandolo improcedibile, e le ricorrenti hanno impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento.</p>
<p>Il Tar, ai fini del giudizio, aveva ritenuto necessario chiarire se l’affidamento, oggetto della controversia, riguardasse la gestione di un servizio pubblico locale o, invece, un appalto di servizi, ritenendo che, in quest’ultimo caso, non fosse applicabile il divieto di cui all’art. 23-bis, Dl n. 112/08.</p>
<p>Il giudice di primo grado aveva qualificato l’affidamento come appalto di servizi e giudicando applicabile al caso di specie l’art. 13 del Dl. n. 223/06.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto tale distinzione ininfluente ai fini del giudizio, considerando che  l’art. 23-bis si riferisce, da un punto di vista soggettivo, alle società che esercitano servizi pubblici locali, ma da un punto di vista oggettivo si estende a tutte le attività d’impresa extraterritoriali.</p>
<p>Quello che, nel caso di specie, assume un carattere determinante ai fini del giudizio finale, secondo il Consiglio di Stato, è il fatto che la società aggiudicataria, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non aveva alcun rapporto in corso con altri Enti locali. Infatti, il contratto relativo all’affidamento di un servizio equivalente, precedentemente sottoscritto con un altro Ente locale, non era più in essere al momento della presentazione dell’offerta.</p>
<p>Secondo il Collegio, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto che, in seguito alla risoluzione, la società vantasse ancora dei crediti nei confronti dell’altro Ente non costituisce motivo valido a configurare l’illegittimità dell’affidamento.</p>
<p>I crediti vantati dalla società nei confronti dell’altro Ente, infatti, non implicano la sospensione dell’effetto risolutivo dell’accordo, ma derivano da un rapporto contrattuale risolto.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che l’art. 13 del Dl. n. 223/06 ha carattere eccezionale e, pertanto, deve essere applicata tassativamente alla fattispecie indicate (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1651/10, sez. V, sent. n. 4346/09 e sez. V, sent. n. 215/09).</p>
<p>La norma, pertanto, non può essere applicata alla società aggiudicataria dell’affidamento poiché, da un lato, essa non presenta quei caratteri di funzionalità e strumentalità individuati dalla norma, ma opera sul mercato concorrenziale, dall’altro, il suo capitale sociale è solo in minima parte di proprietà di altri Enti locali, i quali, peraltro, non influiscono sulle decisioni societarie.</p>
<p>La differenza tra attività strumentale e servizi pubblici non deve riferirsi all’attività oggetto della gara, ma all’oggetto sociale delle imprese che vi partecipano.</p>
<p>Il Consiglio, infatti, ha evidenziato che <em>“il divieto di fornire  </em><em>prestazioni a enti terzi, infatti, colpisce le società pubbliche strumentali alle amministrazioni regionali o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non anche le società destinate a gestire servizi pubblici locali che esercitano attività d’impresa di enti pubblici, essendo posto, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 328 del 2008, al fine di separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa eserciti allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali essa possa godere in quanto pubblica amministrazione”</em> (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1651/10).</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha così rigettato l’appello, affermando il principio secondo il quale il divieto di cui all’art. 13, Dl. n. 223/06 non si applica alle società di Enti pubblici che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto queste esercitano attività d’impresa.</p>
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		<title>Riscossione: è illegittimo il bando che richiede l’iscrizione all’albo dei riscossori locali</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>federicacaponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società partecipate e servizi pubblici locali]]></category>

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		<description><![CDATA[ Tar Piemonte, sez. I, sentenza n. 1336/11
di Chiara Zaccagnini
 
E’ illegittimo prevedere a pena di esclusione in un bando di gara avente ad oggetto la riscossione dei tributi locali il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei riscossori locali, di cui all&#8217;art. 53 Dlgs. n. 446/97.

Questo è il principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento, con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <blockquote><p><span style="color: #000000;"><em>Tar Piemonte, sez. I, <a href="http://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2012/01/Tar-Piemonte-1336-11.pdf">sentenza n. 1336/11</a><br />
</em>di Chiara Zaccagnini</span></p></blockquote>
<p> </p>
<p>E’ illegittimo prevedere a pena di esclusione in un bando di gara avente ad oggetto la riscossione dei tributi locali il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei riscossori locali, di cui all&#8217;art. 53 Dlgs. n. 446/97.</p>
<p><span id="more-5689"></span></p>
<p>Questo è il principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso il bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione di una serie di imposte comunali, nel quale era richiesto, come requisito di partecipazione, l’iscrizione all’Albo dei riscossori locali, di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97.</p>
<p>Nel caso di specie, un Consorzio di servizi informatici aveva indetto una gara d’appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa automobilistica e di una serie di imposte comunali quali l’Ici, la Tarsu, il Cosap e la Tosap.</p>
<p>Il Consorzio, nel capitolato speciale, aveva previsto a pena di esclusione che i partecipanti dovessero essere iscritti all’albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali.</p>
<p>Inoltre, lo schema di proposta tecnica, allegata al capitolato, prospettava l’attivazione di un sistema di riscossione interamente basato su uno o più bollettini di pagamento pre-compilati (MAV).</p>
<p>Una società partecipante ha impugnato gli atti di gara, lamentando che l’iscrizione richiesta è necessaria solo per l’esercizio dell’attività di riscossione delle entrate locali, non per la riscossione della tassa automobilistica, la quale è un tributo erariale.</p>
<p>Inoltre, la stessa riteneva illegittimo accorpare in un’unica procedura di gara diverse tipologie di tributo.</p>
<p>La ricorrente ha evidenziato che la riscossione del bollo auto è attività diversa da quella di riscossione dei tributi locali, perché liberamente esercitabile, mediante convenzione con la Regione, dai soggetti abilitati ex lege (quali le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto e le tabaccherie autorizzate) o in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 418/98.</p>
<p>I Giudici amministrativi hanno sottolineato la natura facoltativa dell’iscrizione all’albo in quanto, con riferimento al caso di specie, venivano affidate a soggetti terzi operazioni meramente contabili e tale requisito risulta limitativo della concorrenza, chiarendo che “<em>l</em><em>’obbligo di iscrizione all&#8217;albo ministeriale deve essere escluso, malgrado il tenore letterale della norma, quando potrebbe diventare una formalità inutile per la tutela degli interessi degli enti locali e limitativa della concorrenza fra le imprese, per cui quando gli enti locali affidano a soggetti esterni soltanto operazioni particolari che (…)rimangono sotto il controllo degli uffici preposti a tali procedure, il requisito dell&#8217;iscrizione appare sproporzionato”.</em></p>
<p>Il Tar ha inoltre osservato che per la sola attività di riscossione, previo accertamento e liquidazione delle entrate, anche non tributarie, degli Enti locali, è imposta ex lege l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 Dlgs. n. 446/97 (Tar Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 8867/04) addirittura senza possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di un soggetto ivi iscritto (Tar Lazio – Latina, sez. I, sentenza n. 1865/10).</p>
<p>Il Tar ha ritenuto la condizione prevista negli atti di gara contraria all’impianto delineato dal Legislatore con il D.M. n. 418/98, comportando anche un’illegittima limitazione del novero dei partecipanti alla gara d’appalto.</p>
<p>Come già precisato dalla Corte Costituzionale  nella sentenza n. 445/05, la tassa automobilistica è un tributo statale “<em>sia pure con gettito devoluto alle Regioni, alle quali sono pure demandati i compiti di accertamento e riscossione e considerato che la riscossione di detta tassa avviene di gran lunga su base volontaria mentre affatto marginale è il flusso di cassa derivante da riscossione coattiva si prospetta illogico sproporzionato imporre ai partecipanti ad una gara che vede come assolutamente dominante l’attività di riscossione della ridetta tassa automobilistica il requisito dell’iscrizione al’albo ex art. 53, d.lgs. n. 446/1997 necessario per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali”.</em></p>
<p>Il Tar ha ricordato l’ampia discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nella fissazione dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare d’appalto, specie di servizi, ma tale autonomia è soggetta al triplice limite della necessità, idoneità e adeguatezza, sul quale si basa la nozione di proporzionalità della previsione rispetto allo scopo selettivo perseguito.</p>
<p>La libertà valutativa di cui gode la P.A. appaltante, nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della lex specialis di gara, deve ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto dei principi fondamentali, altrettanto necessari nell&#8217;espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>Pertanto, secondo quanto affermato dai Giudici amministrativi “<em>il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia e all&#8217;oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un&#8217;indebita limitazione dell&#8217;accesso delle imprese interessate presenti sul mercato</em>”(Tar Lazio &#8211; Roma, sez. II, sentenza n. 3723/11).</p>
<p>Con riferimento al caso di specie, il Tar ha chiarito che sono stati oltrepassati i principi della logicità, proporzionalità, ragionevolezza, pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito e il limite della restrizione della platea dei possibili partecipanti alla procedura.</p>
<p>Inoltre, ha ritenuto illegittimo l’accorpamento in un’unica gara di servizi tra loro eterogenei, affermando che “<em>debbono ritenersi illegittimi quei bandi di gara omnicomprensivi, che richiedono una svariata ed eterogenea fornitura di prodotti o servizi, quando vi sia la concreta impossibilità per le imprese di formulare offerte consapevoli a cagione della eccessiva diversità, della assoluta eterogeneità delle prestazioni, dell&#8217;oggettiva indeterminatezza dell&#8217;oggetto del contratto</em>”(Tar Lazio – Roma, sez. III quater, sentenza n. 4924/09; Tar Campania &#8211; Napoli, sentenza n. 1458/08; Tar Lombardia &#8211; Milano, sez. III, sentenza n. 3793/05; Tar Lazio &#8211; Latina, sentenza n. 361/00).</p>
<p>L’art. 17, comma 10, della Legge n. 449/97 (Finanziaria 1998) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’accertamento, la riscossione, i rimborsi e l’applicazione delle sanzioni, nonché il contenzioso amministrativo, relativi alle tasse automobilistiche, sono demandati alle Regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze.</p>
<p>La citata norma ha, inoltre, stabilito che spetta al Ministero della Finanze definire sia le modalità con cui le Regioni devono svolgere le funzioni delegate, sia lo schema tipo di convenzione con la quale esse “<em>possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche</em>”.</p>
<p>In tale quadro normativo, si iscrive il D.M. n. 418/98, Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche, il quale è dedicato a regolamentare il processo di riscossione della tassa auto e scolpisce un sistema fortemente informatizzato, automatizzato e imperniato sull’interscambio dei flussi di dati tra i vari soggetti abilitati alla riscossione, la Regione e il Ministero delle Finanze.</p>
<p>L’art. 2 del citato D.M. ha previsto che “<em>il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica</em>.</p>
<p><em>Ai fini dell&#8217;affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi: </em></p>
<p><em>a)      </em><em>capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;</em></p>
<p><em>c)       </em><em>disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l&#8217;archivio delle tasse automobilistiche di cui all&#8217;articolo 5.</em></p>
<p><em>Per assicurare il corretto adempimento dell&#8217;obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all&#8217;articolo 5.</em></p>
<p><em>I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l&#8217;indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell&#8217;importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata</em>”.<em></em></p>
<p>In conclusione, per la riscossione della tassa automobilistica, il Legislatore statale ha delineato un sistema caratterizzato da informatizzazione, interscambio ed interconnessione dei flussi dei dati e anche dalla possibilità che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, la riscossione stessa venga affidata ai soggetti previsti dagli atti normativi statali in tale materia, ossia i concessionari nazionali della riscossione delle imposte statali, quali Equitalia S.p.A..</p>
<p>Per la tassa automobilistica il sistema di riscossione “on-line” è quello tipizzato dal legislatore mentre con esso si pone in contrasto il sistema “off-line” costituito dal pagamento mediante utilizzazione del bollettino MAV. Tale sistema, infatti, non garantisce quell’interscambio di dati ed informatizzazione che caratterizza il sistema online voluto dal legislatore statale.</p>
<p>Il Tar ha così accolto il ricorso affermando che è illegittimo in un bando di gara avente ad oggetto la riscossione della tassa auto e dei tributi locali, imporre a pena di esclusione anche il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo dei riscossori locali di cui all&#8217;art. 53 Dlgs. n. 446/97.</p>
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