Art. 5 – Costruzioni private
Il comma 8 del Decreto in commento ha aggiunto, all’art. 17 (“Validità dei piani particolareggiati”) della Legge n. 1150/42, il comma 8-bis, secondo il quale nel caso in cui, decorsi due anni dal termine per l’esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell’interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all’attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, potrà accogliere le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell’intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d’uso delle aree pubbliche o fondiarie, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. Leggi il resto di questo articolo »
