Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche
Il novellato comma 7 dell’art. 122 del Dlgs. n. 163/06, ha previsto che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, secondo la quale le stazioni appaltanti possono scegliere i soggetti da invitare a presentare le offerte oggetto di negoziazione. Leggi il resto di questo articolo »
