Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche
Il Dl. n. 70/11 ha aggiunto il comma 9-ter al citato art. 40, il quale ha previsto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne devono dare comunicazione all’Autorità che, nel caso in cui ritenga che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Leggi il resto di questo articolo »
