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Compensi performance: erogabili solo a seguito di valutazione dei risultati conseguiti


Al dipendente che percepisce l’indennità di disagio (riconosciuta in ragione dell’utilizzo dello stesso in un regime di orario di lavoro spezzato) possono essere riconosciuti i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, a condizione che questi siano riconosciuti in coerenza della loro natura e caratteristiche e non trovino, invece, giustificazione, solo nella circostanza dell’adibizione del dipendente ad un orario di lavoro spezzato.

Questo è il principio affermato dall’Aran con l’orientamento applicativo RAL_1971 del 9 aprile 2018, con il quale è stato ribadito che i compensi connessi alla performance individuale e collettiva, attualmente, in base alla vigente disciplina legislativa e contrattuale, possono essere attribuiti solo sulla base della valutazione delle effettive prestazioni rese e dei risultati conseguiti dal personale nell’anno di riferimento.

Pertanto, l’erogazione dei compensi connessi alla performance non può che dipendere che dalla considerazione degli obiettivi di performance, organizzativa ed individuale stabiliti ed assegnati dall’ente, dell’effettivo apporto partecipativo del lavoratore nel corso dell’anno ed evidentemente dei risultati dallo stesso conseguiti, come evidenziati dal sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati applicato.


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