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Lombardia, del. n. 116 – Segretari comunali: maggiorazione della retribuzione di posizione


Un sindaco ha chiesto se il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale sia da ricomprendere nei limiti di spesa per il salario accessorio previsti attualmente dall’articolo 23 del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 116/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 aprile, hanno ricordato che l’articolo 41 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 dispone, al comma 4, che gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della loro capacità di spesa, possono corrispondere al segretario in servizio una maggiorazione delle retribuzione di posizione prevista dal comma 3, attenendosi alle condizioni, ai criteri ed ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale.

I contratti integrativi nazionali di detta categoria di personale, stipulati in data 22.12.2003 e 16.01.2009, hanno legato la corresponsione di detta maggiorazione alla presenza di condizioni oggettive (complessità organizzativa, funzionale o disagio ambientale) e soggettive (formale conferimento da parte dell’Amministrazione al Segretario di funzioni o compiti aggiuntivi, con alcuni limiti).

Come evidenziato dai magistrati contabili, gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all’art. 41 possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente.

Di conseguenza, il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale deve essere ricompresa nell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e deve essere soggetta ai limiti di spesa di cui all’articolo 23 del d.lgs. 75/2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 116-18


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