Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. n. 57 – Mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito sulla disciplina contabile della spesa per il personale in caso di mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 57/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 aprile, hanno evidenziato che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del “Fondo”, l’individuazione delle modalità di ripartizione del “Fondo” mediante contratto decentrato.

La disciplina contabile distingue l’ipotesi di mancata costituzione del fondo, da quella in cui il fondo sia stato costituito, ma il contratto non sia stato sottoscritto nell’esercizio finanziario di riferimento.

Nel primo caso, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nel secondo caso, invece, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera (rectius, determina, atteso che l’atto di costituzione del fondo è di competenza dirigenziale: Sezione Veneto, del. n. 263/2016) di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.

Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l’intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio (Sez. Molise, del. n. 218/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 57-18


Richiedi informazioni