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Appalti: la differenza fra il contratto di subappalto ed il contratto di subfornitura


La dichiarazione di non voler ricorrere al subappalto, resa nel DGUE, non può ritenersi preclusiva anche della facoltà di avvalersi di aziende esterne per l’acquisizione di prodotti parte della fornitura, da consegnare poi alla P.A. per l’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 1956 del 20 febbraio 2018, con la quale è stato chiarito il discrimine sussistente sul piano contrattuale tra il subappalto d’opera o di servizi e il rapporto di subfornitura commerciale.

Il subappalto costituisce, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, un “contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”.

Il contratto subappalto, previsto dall’articolo 1676 e segg. c.c., prevede che l’appaltatore trasferisca a terzi l’esecuzione di parte della prestazione negoziale, così configurando un vero e proprio appalto che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto- derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto.

Diversamente, il contratto di subfornitura, disciplinato dall’art. 1, comma 1, della legge 192/1998 prevede che il committente, invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, si avvalga di altra impresa (subfornitore) per la produzione di parti del prodotto finale, impartendo istruzioni quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura.

La lavorazione affidata in subfornitura interviene necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno ed in vista della commercializzazione del prodotto-finito sul mercato, che è soltanto del fornitore e non anche del subfornitore.

In sostanza, mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss. c.c.) a beneficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un prodotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali fra le aziende.

Sul piano contrattuale, questo elemento diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto d’opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto.

In altri termini, allorquando la società fornitrice non sostituisce la società appaltatrice nell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, non può ritenersi tecnicamente subappaltatrice (Tar Trieste, sent. n. 35/2018; Tar Salerno, sent. n. 1156/2017).


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