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Umbria, del. n. 38 – Tirocinio espletato a favore di “soggetto ospitante privato”


Un sindaco ha chiesto se l’indennità di tirocinio corrisposta dall’ente per le prestazioni rese dal tirocinante a favore del “soggetto privato ospitante”, possa essere qualificata come un trasferimento e quindi esclusa dal novero della spesa del personale.

L’ente ha premesso che tale forma di “contribuzione” trova la sua disciplina nella normativa regionale, l.r. Umbria n. 17/2013.

I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione 38/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 marzo, hanno evidenziato che se le convenzioni di tirocinio previste dalla normativa regionale umbra non determinano forme dirette e/o indirette di acquisizioni di prestazioni lavorative per l’Ente locale, gli oneri sostenuti dall’ente in qualità di “soggetto terzo” non devono essere rapportati alla spesa di personale.

Tuttavia, trattandosi di spese sociali, a sostegno delle politiche di inserimento nel lavoro, l’ente deve dotarsi di apposito regolamento ed assicurare l’esercizio dei suoi poteri secondo canoni di uguaglianza e trasparenza, ovviamente nei limiti imposti dagli equilibri di bilancio e dei correlati canoni di priorità delle spese e di prudenza nella loro gestione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 38 -18


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