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Toscana, del. n. 11 – Diritti di rogito al segretario comunale e al vice-segretario


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di diritti di rogito, in particolare chiedendo se sia corretto, stante l’incertezza derivata dal contrasto interpretativo tra il giudice contabile e giudice ordinario, impegnare cautelativamente e successivamente accantonare in avanzo vincolato, al momento del riaccertamento ordinario dei residui, sulla base delle disposizioni di contabilità armonizzata ex d.lgs. 118/2011, la somma dei diritti di segreteria riscossi per gli atti rogati annualmente.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 11/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 marzo, hanno evidenziato che laddove si rende necessario l’appostamento di somme relative ad ipotesi di possibile soccombenza in giudizio, l’utilizzo di strumenti prudenziali quali gli accantonamenti ai fondi rischi appare la modalità più idonea a rappresentare contabilmente questi fatti.

Tuttavia la scelta di effettuare o meno le relative scritture contabili in relazione all’entità ed agli impatti finanziari delle stesse sul bilancio, spetta all’ente.

Con riferimento alla possibilità di corrispondere i diritti di rogito ai Vice-segretari comunali, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 11 del CCNL 9 maggio 2006 prevede, al comma 1, che “Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 11 -18


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