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Mancata richiesta integrale della polizza fideiussoria: è danno erariale


Il dirigente che richiede e accetta, a garanzia del regolare svolgimento delle opere di urbanizzazione previsti nella convenzione urbanistica, la presentazione di una polizza fideiussoria di importo inferiore a quella dovuta, risponde del danno patrimoniale arrecato all’ente.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 55 depositata il 5 marzo 2018.

Nel caso di specie il Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica aveva sottoscritto in nome, per conto e in rappresentanza del Comune, una convenzione urbanistica che prevedeva, a garanzia della regolare esecuzione delle opere, da realizzarsi entro un tempo massimo di 10 anni, la presentazione di una polizza fidejussoria, da parte dei soggetti attuatori, per un importo pari a euro 70.000,00

Nel dare seguito a detto accordo urbanistico, tuttavia, il Dirigente, aveva richiesto la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo di euro 20.000,00.

Ciò aveva impedito all’ente, nel momento in cui si era verificato l’inadempimento della controparte degli obblighi dedotti in convenzione, di ottenere il risarcimento pieno da parte del garante, così come previsto nel contratto principale.

Per il danno patrimoniale arrecato all’ente, pari alla differenza tra l’importo della cauzione indicato nella convenzione urbanistica e quello richiesto, e dunque per euro 50.000,00, è stato ritenuto responsabile il Dirigente poiché su di lui incombeva il compito (facilmente intellegibile nei suoi contenuti, e certamente non particolarmente gravoso o difficoltoso) di richiedere per intero la prestazione della garanzia dedotta in convenzione.

L’aver richiesto e accettato, invece, la presentazione di una polizza di importo inferiore a quello corretto si connota, sotto il profilo soggettivo, in termini di grave negligenza e trascuratezza nell’adempimento dei più elementari obblighi di servizio, che impongono a chiunque abbia la responsabilità della gestione di affari per conto di un ente pubblico di porre in essere tutte le cautele necessarie ad assicurare il buon esito dei medesimi e ad evitare di procurare danni di sorta all’ente per cui agisce.

Leggi la sentenza
CC Giur. Emilia Romagna sent. n. 55 – 2018


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