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Lazio, del. n. 1 – Promozione attività turistica: è spesa di rappresentanza?


Un sindaco ha chiesto se le spese correlate ad un evento locale annuale possano essere considerate spese per la promozione del territorio e, dunque, escluse dai vincoli previsti per le spese di rappresentanza dall’articolo 6 del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 1/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 marzo, hanno evidenziato che la norma non individua con precisione i confini delle spese di rappresentanza e, dunque, spetta all’ente stabilire in concreto se le singole fattispecie possano essere qualificate spese di rappresentanza, in ragione degli scopi che li connotano.

Per orientamento univoco, infatti, rientrano in tale tipologia di oneri le spese per attività rivolte all’esterno, non consistenti nell’esercizio di funzioni istituzionali, ma ad esse strettamente inerenti in quanto finalizzate alla valorizzazione delle funzioni stesse e, più in generale, alla promozione del ruolo e dell’immagine dell’Ente.

Di conseguenza, non soggette ai limiti di cui all’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, le spese relative ad attività espressione delle competenze proprie dell’ente, poste in essere non in modo episodico quanto piuttosto in conformità a specifici programmi sviluppati nel corso degli anni e suscettibile di apposita regolamentazione.

Tali spese, comunque, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e ai limiti generali di bilancio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 1 -18

 


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