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Lombardia, del. n. 79 – Cessione partecipazione non indispensabile: modalità di liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di vendita della partecipazione dismessa in quanto ritenuta non inerente alla missione istituzionale.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 79/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 marzo, hanno evidenziato che le modalità di liquidazione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell’ente pubblico sono attualmente disciplinate dall’articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016.

La disciplina del recesso, con il suo ordine graduale, prevede l’offerta della partecipazione in prelazione agli altri soci; in subordine a terzi e, solo in assenza di interessati, alla società stessa (attingendo da riserve disponibili e capitale sociale).

La partecipazione è “liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma”.

Ciò va inteso nel senso che il valore deve essere stabilito in conformità a un’attenta ponderazione (“tenuto conto”) della “consistenza patrimoniale della società”, delle sue “prospettive reddituali” e del “valore di mercato”, da intendersi con riferimento al patrimonio sociale della società e non limitato alla specifica quota.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 79 -18


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