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Lombardia del. n. 78 – Acquisto immobili: indispensabilità e indilazionabilità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 12 del d.l. 98/2011 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 56/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno evidenziato che ai fini della valutazione dei requisiti della “indispensabilità e indilazionabilità” dell’acquisizione di un immobile, risulta necessario che il provvedimento di autorizzazione espliciti puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’acquisto al patrimonio comunale, evidenziando in particolare i vantaggi, anche economici, derivanti da tale opzione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 78 -18


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