Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di operare acquisti di carburante per autotrazione al di fuori delle convenzioni stipulate dalla Consip o da centrali di committenza regionali, nel caso in cui l’ubicazione del distributore più vicino renda l’operazione diseconomica.
I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con la deliberazione 56/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno ribadito che l’articolo 1, comma 510, della legge 208/2015 individua quale unico presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione.
L’inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, deve riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno quali l’ubicazione dei distributori di carburante (Sez. Emilia, del. n. 38/2016).
Solo dopo il 31 dicembre 2018 sarà possibile effettuare acquisti autonomi di carburante, al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale, a condizione che si utilizzi una procedura ad evidenza pubblica e si ottenga un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale (articolo 1, comma 494, della legge di stabilità per il 2016).
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CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 56 -18