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Emilia Romagna del. n. 56 – Rifornimento carburante fuori dalla Convenzioni Consip


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di operare acquisti di carburante per autotrazione al di fuori delle convenzioni stipulate dalla Consip o da centrali di committenza regionali, nel caso in cui l’ubicazione del distributore più vicino renda l’operazione diseconomica.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna con la deliberazione 56/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo, hanno ribadito che l’articolo 1, comma 510, della legge 208/2015 individua quale unico presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione.

L’inidoneità, che deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, deve riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno quali l’ubicazione dei distributori di carburante (Sez. Emilia, del. n. 38/2016).

Solo dopo il 31 dicembre 2018 sarà possibile effettuare acquisti autonomi di carburante, al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale, a condizione che si utilizzi una procedura ad evidenza pubblica e si ottenga un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale (articolo 1, comma 494, della legge di stabilità per il 2016).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 56 -18


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