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Personale: non riproporzionabili i tre giorni di permesso ex legge 104 per i lavoratori part time


Il lavoratore part-time ha diritto ad usufruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018.

Nel caso di specie un dipendente con orario part-time verticale, articolato su 4 giorni alla settimana, si era visto ridurre (da tre a due) il numero dei permessi mensili spettanti ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

La legge 104/1992, articolo 33, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

La ratio legis dell’istituto consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, il diritto ad usufruire di tali permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi nella misura integrale di tre giorni nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario (in tal senso anche Corte di Cassazione Civile, Sez. lavoro, sent. n. 22925/2017).


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