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Personale: la giornata festiva infrasettimanale per il lavoratore turnista è ordinaria


La giornata festiva infrasettimanale per il lavoratore turnista deve essere considerata una giornata lavorativa ordinaria a tutti gli effetti.

Pertanto, se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale (malattia, ferie, ecc.).

Ciò comporta anche che se il lavoratore turnista comunque si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, allo stesso non può essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, dato che questa per il turnista, deve considerarsi lavorativa.

Questo il chiarimento fornito dall’Aran nell’orientamento applicativo RAL_1959 del 1 marzo 2018, con il quale è stato ribadito che se il turno è articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Come ricordato dall’Aran, inoltre, al lavoratore turnista chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL  del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta (in tal senso Corte di Cassazione, sentenze n. 8458/2010, n. 2888/2012, n. 22799/2012, ordinanza n.7790/2014, sentenza n.13558/2014 e da ultimo sentenza n.18942/2016; con riferimento alla giurisprudenza di merito, Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, sentenza n. 949/2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 2400/2016).


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