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Incompatibilità previste dal d.lgs. 175/2016: l’atto di segnalazione dell’Anac


L’ANAC ha inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018 concernente l’individuazione dell’organo competente ad accertare ed individuare le incompatibilità previste dal d.lgs. 175/2016.

Nella segnalazione l’Anac auspica un intervento normativo atto a potenziare l’efficacia dell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016.

La norma disciplina l’incompatibilità tra dipendente di un’amministrazione pubblica controllante o vigilante e di amministratori della società controllata o vigilata da parte della stessa amministrazione pubblica prevedendo che “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

Tuttavia, a differenza del d.lgs. 39/2013 (che assegna all’Autorità il potere di controllo e di accertamento sulle inconferibilità ed incompatibilità), il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non ha individuato l’autorità competente a vigilare sulla nuova ipotesi di incompatibilità ivi prevista.

Inoltre, non sono state disciplinate le conseguenze della citata ipotesi di incompatibilità, non è stato stabilito cosa accade in caso di perdurante inosservanza di tale divieto, non è stato previsto alcun procedimento da seguire per l’accertamento dell’incompatibilità, né è stato chiarito se il pubblico dipendente che si trovi in aspettativa possa continuare a ricoprire la carica di amministratore.

In ragione delle incertezze interpretative ed applicative evidenziate, l’Anac, in situazioni che avevano ad oggetto tali fattispecie di incompatibilità, non è mai intervenuta direttamente a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rimettendo alle singole amministrazioni controllanti eventuali ipotesi di incompatibilità che dovessero emergere nella propria attività di vigilanza o consultiva.

L’Anac ha richiesto, dunque, un intervento del legislatore, atto a colmare tale lacuna normativa.


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