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Campania, del. n. 18 – Compensi ai legali interni: non sono computabili ai fini pensionistici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla natura dei compensi da corrispondere all’Avvocatura Civica, in particolare chiedendo se gli stessi assumano natura di incentivi, tali da essere ricompresi nella disciplina di cui alla contrattazione decentrata, ex art. 15, comma 1, lettera K), del CCNL 1/4/1999 per il personale non dirigente, oppure abbiano natura strettamente retributiva con conseguente computabilità a vari fini.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 18/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno ribadito che in base alla disposizione contrattuale di cui all’art. 27 dell’Accordo 14/09/2000, all’articolo 13 della legge 247/2012 (nuova disciplina della professione forense) che si applica anche agli avvocati “pubblici”, ex art. 23 della stessa legge, alla normativa ex articolo 9 del d.l. 90/2014 e all’orientamento della magistratura contabile, i compensi da corrispondere all’Avvocatura Civica non assumono natura di incentivi, tali da rientrare nella disciplina di cui alla contrattazione decentrata, ma costituiscono la retribuzione di un’attività professionale svolta in favore dell’ente locale.

Tali compensi, stante la loro non assimilabilità allo stipendio stricto sensu inteso, non possono essere computati ai fini pensionistici.

Quanto al calcolo della tredicesima mensilità e del TFR, tali questioni rientrano nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L’articolo 9 del d.l. 90/2014 prevede sia un tetto di natura oggettiva rispetto al complesso delle risorse destinabili dall’ente alla corresponsione dei compensi (risorse che non possono superare il corrispondente importo già stanziato per l’anno 2013, ex comma 6), sia di natura soggettiva, riferito cioè al trattamento retributivo individuale del singolo dipendente, in quanto  i compensi potranno essere corrisposti  “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo” (comma 7).

Stante il diritto degli avvocati interni a percepire il compenso per le prestazioni svolte, nel caso di mancato stanziamento delle relative somme nello strumento finanziario relativo all’anno 2013, il relativo limite deve essere individuato nel trattamento stipendiale tabellare.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 18 -18


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