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Concessione immobile a canone “ridotto”: niente danno se destinato a fini sociali e culturali


La scadenza della concessione di un immobile pubblico rientrante tra quelli per i quali l’ente ha previsto una utilizzazione a prezzo ridotto e agevolato per finalità sociali e culturali, non legittima l’ente ad applicare il canone di mercato stante la destinazione vincolata dei beni destinati a spazio sociale.

Stante l’impossibilità di praticare, per tali beni, un prezzo di mercato, nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente che, allo scadere della concessione, ometta di procedere alla riacquisizione del bene ovvero alla sua messa a reddito a prezzo di mercato.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 52 depositata il 29 gennaio 2018.

Nel caso di specie la Procura aveva censurato la mancata pretesa del canone intero in mancanza di regolare concessione (in quanto scaduta e non rinnovata), quantificando il danno arrecato all’ente nella differenza tra il prezzo agevolato della concessione (20% del prezzo di mercato) e il prezzo di mercato.

Di diverso avviso i giudici contabili che hanno escluso la responsabilità del dirigente comunale trattandosi di beni destinati, comunque, a usi di pubblica utilità sociali e culturali, così come riconosciuto da apposita delibera consiliare, e per i quali era esclusa l’applicazione del canone a prezzo di mercato.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 52 – 2018


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