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Concessioni demaniali marittime: devono essere resi noti i criteri di valutazione delle offerte


In tutte le ipotesi di concorso di domande di concessione di aree demaniali, a prescindere dal fatto che il procedimento di rilascio abbia avuto inizio ad istanza di parte o d’ufficio, la selezione fra i candidati potenziali, ai sensi dell’articolo37 del Codice della navigazione, dovrebbe essere preceduta dalla formulazione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte dell’Autorità preposta.

Questo il principio espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere AS1457 del 24 novembre 2017.

Nel caso di specie l’amministrazione concedente, dopo aver ricevuto due istante di concessione, aveva avviato il procedimento per l’assegnazione della concessione, ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione, senza procedere preventivamente alla fissazione di criteri di aggiudicazione sulla cui base effettuare la valutazione comparativa delle domande.

Ciò in considerazione del fatto che la norma speciale di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione indica quale unico criterio di assegnazione della concessione in caso di domande concorrenti la garanzia della “più proficua utilizzazione della concessione” e di “un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.

Come evidenziato dall’AGCM, poiché con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, la scelta dei concessionari deve avvenire mediante una procedura competitiva che garantisca il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, in modo da riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali.

L’articolo 37 del Codice della Navigazione individua il criterio guida per la scelta del concessionario, che deve garantire “la più proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse”, ma questo criterio generale dovrebbe essere specificato in relazione alla fattispecie concreta, mediante l’individuazione di criteri oggettivi, adeguati e puntuali che dovrebbero essere portati a conoscenza degli interessati prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale ai sensi dell’articolo18 della legge n. 84/94, e sulla cui base espletare l’istruttoria delle istanze concorrenti.

Pertanto l’Autorità preposta dovrebbe, prima di avviare il procedimento di comparazione, stabilire e rendere noti i criteri tecnici ed economici (con indicazione del relativo punteggio) di aggiudicazione sulla cui base procedere alla valutazione ai sensi dell’articolo37 del Codice della Navigazione, assegnando alle parti un termine congruo per il deposito di tutta la documentazione ai sensi dell’articolo18 della legge n. 84/94.


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