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Contratti Azienda speciale: necessaria la forma scritta ad substantiam?


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3566 del 14 febbraio 2018, ha rimesso al giudizio delle Sezioni Unite la questione della necessità (o meno) della forma scritta “ad substantiam” per i contratti stipulati dalle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici.

Nel caso di specie due aziende speciali partecipate avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’Enel per il pagamento di importi relativi a forniture di gas naturale, sostenendo che la maggiorazione del costo del gas fornito era avvenuto in assenza di un accordo scritto tra le parti.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, evidenziando che la società partecipata, nella sua qualità di ente pubblico, doveva ritenersi vincolata all’utilizzo della forma scritta, ad substantiam, per la conclusione dei propri contratti, mancante invece nel caso di specie.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece respinto l’opposizione, sostenendo l’inapplicabilità, per le aziende speciali, del regime di forma contrattuale imposto alle p.a. per quanto riguarda la manifestazione della volontà contrattuale.

Nella giurisprudenza di legittimità si individuano precedenti i quali affermano che “l’azienda speciale, quale ente pubblico strumentale dell’ente locale, pur agendo iure privatorum, è soggetta alla regola che esige la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.” (Cass. n. 9219/14) e, più in generale, che la forma scritta è requisito di validità del contratto anche in tutte le ipotesi in cui la P.A. agisca secondo i canoni del diritto privato (n. 1606/07, n. 1702/06, n. 14524/02).

Questo orientamento, tuttavia, deve essere necessariamente coordinato con la progressiva ridefinizione della natura e delle funzioni delle aziende speciali operata dalla Cassazione stessa, nella direzione di una “privatizzazione” dei rapporti.

In successive pronunce, infatti, è stato affermato che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè il Comune ne possiede, in tutto o in parte, le azioni (Cass. S.U. n. 7799/05).

Si tenga, poi, conto di Cass. S.U. n. 24591/16, la quale, dopo la disamina della natura giuridica delle società partecipate – dalla Relazione al codice civile del 1942 fino alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE – osserva che la riconduzione della materia in questione alla disciplina civilistica è attuata oggi dal d.lgs. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” secondo cui “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato” (art. 1, comma 3, del d.lgs. 175/2016).

La Corte, dunque, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, per stabilire se la volontà contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici debba (o meno) essere necessariamente trasfusa in forma scritta.


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