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Procedura ristretta: immodificabilità del RTI dopo la procedura di prequalifica


Nelle procedure ristrette non è possibile ammettere nessuna aggiunta e/o sostituzione di una o più imprese del raggruppamento invitato a partecipare alla gara in esito alla procedura di prequalifica e ciò per il pieno rispetto non solo del principio di unitarietà della procedura ma anche della par condicio e del principio del buon andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità.

Una soluzione diversa e contraria comporterebbe necessariamente una nuova verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione sussistenti in capo all’impresa subentrante e, in generale, al R.T.I.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza n. 1880 del 19 febbraio 2018.

Nel caso di specie un R.T.I. era stato escluso per la modifica della “mandante” avvenuta successivamente alla fase di prequalifica e prima della presentazione delle offerte.

In materia di composizione dei raggruppamenti temporanei e di loro modificazione la norma di riferimento è l’art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 secondo cui “Salvo quanto previsto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”.

La norma è di chiara applicazione nella procedura aperta, ove il primo contatto tra il concorrente e la stazione appaltante si ha con la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa offerta.

In tale procedura, infatti, con l’offerta si assume un impegno che, anche sotto il profilo soggettivo, non può più essere modificato (salve le ipotesi eccezionali di cui ai commi 17 e 18).

Problemi interpretativi e applicativi si pongono invece nella procedura ristretta, ove il primo contatto tra il concorrente e la stazione appaltante si ha con la presentazione della domanda di partecipazione (fase di prequalifica) seguita, in caso di ammissione, dall’invito e dalla presentazione dell’offerta.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente.

E’ dunque stata ammessa la possibilità per l’operatore prequalificatosi di modificare il proprio profilo soggettivo in vista della gara, sempre che detta modifica intervenga prima della presentazione delle offerte e sempre che la stessa non risulti preordinata a sopperire ad una carenza di requisiti intervenuta medio tempore o esistente ab origine (Cons. Stato n. 1452/2004; Cons. Stato n. 2335/2001).

Si riscontrano, però, orientamenti opposti che, in virtù della sostanziale unitarietà del procedimento di evidenza pubblica, che si apre con la pubblicazione del bando per concludersi con l’aggiudicazione definitiva, escludono la possibilità di modifiche soggettive in vista della presentazione delle offerte da parte dei candidati invitati alla procedura (in tal senso Anac, parere n. 90 del 7 maggio 2014)

Secondo tale indirizzo, il nesso funzionale che avvince la fase della preselezione e quella della valutazione delle offerte non consente di distinguere le due fasi della procedura e, dunque, il divieto di modificazione della compagine soggettiva non può che operare a fare data dalla fase di prequalifica.

Interpretazione, quest’ultima, confermata dai giudici amministrativi nella sentenza in commento secondo cui la possibilità di presentare offerte nel caso di procedure ristrette è da considerare, pertanto, limitata alle imprese già selezionate nella fase di pre-qualificazione, con l’ulteriore precisazione – a titolo di mera completezza – che non sussistono, in ogni caso, elementi preclusivi al recesso di un’impresa del raggruppamento selezionato e, ancora, all’eventuale costituzione di un’associazione ad opera delle imprese selezionate in vista della gara in quanto costituenti soluzioni che, a differenza di quella comportante la modificazione della compagine soggettiva invitata alla gara, non estinguono “la soggettività delle imprese già qualificate” e, comunque, non consentono di individuare soggetti diversi da quelli invitati (C.d.S., Sez. VI, 20 febbraio 2008, n. 588).


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