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Funzionari corrotti: è danno all’immagine della P.A.


Le condotte corruttive dei dipendenti nella gestione degli appalti pubblici determinano un gravissimo danno all’immagine della pubblica amministrazione.

Tale danno, infatti, si concretizza ogniqualvolta un soggetto, legato da rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa, con ricadute negative nell’organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 81 depositata il 13 febbraio 2018.

Nel caso di specie alcuni pubblici funzionari avevano ricevuto, in via continuativa, da alcuni imprenditori, utilità economiche di vario tipo (somme di danaro, beni di lusso, prestazioni professionali, lavori di ristrutturazione immobiliare, soggiorni turistici, avanzamenti di carriera ecc.), mettendo a disposizione di costoro le funzioni pubbliche da loro svolte, al fine di poter manipolare, a favore di questi, le procedure di selezione per la stipulazione di appalti pubblici importanti per lo sviluppo del paese e di ingente valore economico e per i quali lo Stato interveniva con ingenti risorse finanziarie.

Come evidenziato dai magistrati contabili, le condotte dei dipendenti infedeli costituiscono uno sviamento dell’attività pubblica dal fine cui la condotta del pubblico dipendente deve essere rivolta, e quindi contraria ai doveri di servizio sotto il duplice profilo della violazione dell’art. 97 in relazione ai principi di imparzialità e di buon andamento e dell’art. 98 Cost. in relazione all’esclusività del rapporto di servizio del dipendente pubblico, come in concreto declinata nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR n. 62/2013).

In particolare, la commissione del reato di corruzione accertato in via definitiva in sede penale, è idoneo a determinare un danno all’immagine della pubblica amministrazione perseguibile dinnanzi alla Corte dei conti (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, sentenza n. 75/2017 e n. 51/2017; sez. giur. Sicilia, sentenza n. 670/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 81 – 2018


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