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Procedura interna in luogo dello scorrimento della graduatoria ancora efficace: illegittimità


Il comune che si trovi a dover coprire un posto vacante ha l’obbligo, e non la mera facoltà, di servizi della graduatoria ottenuta in esito all’espletamento di un concorso pubblico, attraverso lo scorrimento della medesima, anziché prevedere l’indizione di un concorso interno, qualora il posto vacante da ricoprire non richieda la selezione di particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.

Questo il principio espresso dal Tar Veneto con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2018.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da un comune per la copertura del posto di Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale, classificandosi al 2° posto nella graduatoria di merito.

Il vincitore di quel concorso era stato poi promosso a Comandante del Corpo.

A fronte della vacanza del posto di Vice Comandante, l’amministrazione comunale, malgrado fosse ancora efficace la graduatoria concorsuale suddetta, aveva deciso di attivare una procedura concorsuale interna riservata al personale dipendente dell’ente ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge 127/1997 (ora art. 91, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

Come evidenziato dal Tar, la disposizione di cui all’art. 6, comma 12, della legge 127/1997 (ora art. 91, comma 3, del Tuel), secondo cui gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie “possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente” costituisce una norma derogatoria al principio costituzionale del pubblico concorso, con la conseguenza che non può essere estesa a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.

Nello specifico, la qualifica di Vice Comandante della Polizia Municipale non è affatto caratterizzata da una professionalità acquisibile “esclusivamente” all’interno dell’ente (Cons. St, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 75).

Il Tar ha dunque accolto il ricorso, con conseguente annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura concorsuale interna intrapresa, evidenziando che l’ente, per ricoprire il posto vacante, avrebbe dovuto attingere alla graduatoria ancora valida ed efficace.

L’ente è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni subiti per la mancata assunzione ed inquadramento.


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