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Non automaticità della retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici


La retribuzione di risultato in favore dei dirigenti non è un dato automatico, essendo invece una voce subordinata, per ciascun dirigente, ad una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi da raggiungere.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2462 depositata il 31 gennaio 2018.

Nel caso di specie un dirigente aveva proposto un’azione giudiziale nei confronti della comunità montana da cui dipendeva, volta ad ottenere la condanna dell’ente al pagamento di una somma a titolo di retribuzione di risultato per gli anni dal 2001 al 2005, ritenendo che la determinazione e l’erogazione della retribuzione di risultato avesse natura obbligatoria e vincolante.

La Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte Territoriale, ha rigettando la domanda del dirigente ribadendo che ribadito mentre la qualifica dirigenziale costituisce la ragion d’essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e corrisponde all’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.


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