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Puglia, del. n. 9 – Natura giuridica spesa per incentivi per funzioni tecniche: questione di massima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla natura giuridica della spesa per incentivi per funzioni tecniche e alla possibilità di escluderla dalla spesa del personale e del trattamento accessorio alla luce della novella normativa di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 205/2017.

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 9/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 febbraio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie, affinché sia adottata una delibera di orientamento.

La disciplina normativa in tema di incentivi per funzioni tecniche è stata recentemente novellata per effetto dell’introduzione, ad opera del comma 526 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2018, del comma 5 bis all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che ha previsto che i predetti incentivi devono essere allocati al medesimo capitolo di spesa dei lavori, servizi e forniture.

Con tale disposizione il legislatore ha espressamente previsto l’allocazione della spesa per incentivi per funzioni tecniche nei capitoli di spesa previsti per le opere pubbliche determinandone, di fatto, l’allocazione nell’ambito della spesa per investimenti.

Tale collocazione della spesa per incentivi tecnici nell’ambito del medesimo capitolo di spesa di realizzazione dell’opera pubblica potrebbe portare, dunque, all’esclusione di tale tipologia di spesa dall’ammontare complessivo della spesa del personale e della spesa per il trattamento accessorio superando, di fatto, l’interpretazione resa dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 7/2017 e n. 24/2017 (in tal senso, Sez. Friuli, del. n. 6/2018; sez. Umbria, del. n 14/2018).

Come evidenziato dai magistrati contabili, tuttavia, occorre anche considerare che l’appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture non potrebbe mutarne la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a qualificare tale spesa nell’ambito della spesa per investimenti non sembra poter consentire di desumere sic et simpliciter l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio.

Assume valore indiziante della natura di spesa del personale anche l’esame del glossario Siope, vigente per gli enti territoriali a decorrere dal 2018, dal quale emerge che: “i compensi a titolo di incentivo alla progettazione devono essere erogati al personale utilizzando gli appositi codici di spesa previsti per la spesa di personale” e che “le entrate riguardanti i compensi erogati al personale concernenti la realizzazione di attività di progettazione finalizzate ad un investimento diretto, registrate sia tra gli investimenti diretti sia tra le spese di personale, devono essere oggetto di regolazione contabile con gli incentivi di progettazione impegnati tra gli investimenti diretti, in modo da consentire l’effettivo pagamento della spesa sui capitoli del bilancio relativi alla spesa del personale”.

Ad avviso dei magistrati contabili non ricorrono gli elementi che consentano di inserire tali risorse nell’ambito della spesa di investimento che, come noto, include le sole erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua.

La disciplina appena novellata deve, quindi, necessariamente tener conto anche di una lettura costituzionalmente orientata e deve, poi, trovare corretto contemperamento con le disposizioni in tema di armonizzazione contabile.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, la modifica normativa di cui al comma 526 della legge di stabilità 2018 è applicabile soltanto alle attività incentivate svolte successivamente al 1° gennaio 2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 9 -18


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