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Performance: deve essere ancorata a parametri oggettivi e misurabili


L’erogazione del compenso aggiuntivo presuppone l’assegnazione, ex ante, anno per anno, di specifici obiettivi da raggiungere, l’accertamento ex post dei risultati di gestione ottenuti nonché la fissazione di parametri per la misurazione dei risultati medesimi.

La mancata definizione degli indicatori per la valutazione rende ingiustificato il relativo esborso finanziario con conseguente responsabilità per danno erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 71 depositata il 6 febbraio 2018, con la quale è stato ribadito che i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nella loro integrazione, impongono una “misurazione dell’azione amministrativa” basata sulla assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere e sull’accertamento ex post dei risultati di gestione effettivamente ottenuti sulla base di parametri prestabiliti per la misurazione dei risultati stessi.

In definitiva, dunque, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità (ovvero, le “3 E” nella “vulgata” di stampo economico-aziendalistico) devono integrarsi tra di loro al fine di definire i nessi esistenti tra obiettivi predefiniti e perseguiti, risultati attesi e realizzati e risorse (umane, finanziarie e materiali) acquisite e impiegate.

L’obiettivo deve essere quello della massimizzazione dell’utile amministrativo, attraverso il miglioramento della performance degli apparati.

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 71 – 2018


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