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Appalti: le garanzie fideiussorie per la partecipazione alle procedure di gara


L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere AS1466 del 4 dicembre 2017, ha evidenziato che il bando di gara non può contenere disposizioni che impediscano alle imprese bancarie, assicurative e agli intermediari finanziari che operano in Italia in regime di libera prestazioni di servizi di rilasciare le garanzie fideiussorie nelle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

Allo stesso modo le stazioni appaltanti non possono in via generale escludere che le offerte siano corredate da garanzie fideiussorie rilasciate da imprese extracomunitarie, in quanto tali imprese possono essere autorizzate ad operare nel mercato italiano nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione settoriale e dalla regolazione di vigilanza in materia bancaria, assicurativa e di intermediazione finanziaria.

Infatti, l’esclusione di tali imprese comporterebbe un’ingiustificata restrizione della concorrenza e, per il suo carattere discriminatorio per ragioni di nazionalità, costituirebbe una violazione del diritto comunitario.

Come osservato dall’Autorità, le stazioni appaltanti possono acquisire elementi utili a valutare la solvibilità e l’affidabilità delle imprese extracomunitarie, dalle disposizioni normative e regolatorie che fissano i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni settoriali, nonché dal titolo autorizzatorio e dalle informazioni reperibili direttamente presso le competenti Autorità di vigilanza.

 


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