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Toscana, del. n. 4 – Fondo 2017: niente decurtazioni in ragione della riduzione di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella parte in cui, per l’abrogazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l’automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 4/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 febbraio, hanno chiarito che la normativa attualmente in vigore dispone l’automatica diminuzione del Fondo, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con riferimento agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno del 2015, fornendo, peraltro, anche un criterio generale di commisurazione laddove, per questi casi, si dispone che “ … l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016” (art. 23, comma 2 ultimo periodo).

Pertanto dal 2017 non devono più operarsi decurtazioni in ragione della riduzione di personale, mantenendosi fermo l’intero importo dell’anno 2016 (Sez. Liguria, del. n. 64/2017; Sez. Puglia del. n. 110/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 4 -18


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