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Veneto, del. n. 30 – Adesione ad una associazione: costituisce una forma di sponsorizzazione?


Un sindaco ha chiesto se l’adesione ad una Associazione possa configurarsi alla stregua di una sponsorizzazione e rientrare, per l’effetto, nel divieto previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

L’ente ha evidenziato che le attività promosse dall’Associazione (diffusione ed accrescimento di una cultura del rispetto della legalità e delle regole nel territorio locale) sono state ritenute meritevoli di adesione e che l’adesione prevede il versamento di una quota associativa.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 30/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno chiarito che il contratto di sponsorizzazione non può essere assimilato al contratto associativo, il quale non ha finalità di pubblicità o di promozione, anche indiretta, del nome o dell’immagine degli associati.

Il contratto associativo, al quale il nuovo associato aderisce, è un contratto tipizzato, in quanto disciplinato, nei suoi aspetti essenziali, dal codice civile (artt. 14 e ss.), la cui causa si identifica con il perseguimento di uno scopo comune, mediante lo svolgimento, in comune, di un’attività.

Ferma dunque la possibilità di ricorrere a tale specifico strumento privatistico, spetterà all’ente valutare e accertare che l’adesione al contratto associativo sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico di cui è portatore e conforme ai propri fini istituizionali.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 30 -18

 


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