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Friuli, del. n. 3 – Sostituzione di una dipendente in maternità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai limiti di spesa stabiliti in materia di lavoro flessibile l’assunzione a tempo determinato in sostituzione di una dipendente in maternità, nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire il parametro di riferimento in assenza di spesa per lavoro flessibile nell’anno 2009 e in presenza di un importo di spesa assolutamente esiguo nel triennio 2007-2009.

I magistrati contabili del Friuli con la deliberazione 3/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 1/2017 secondo cui nell’ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa nell’anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, ai fini della determinazione del limite di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente.

I magistrati contabili, tuttavia, hanno richiamato l’attenzione dell’ente sull’opportunità di prendere in considerazione la possibilità di partecipare ad aggregazioni dalle quali possano derivare soluzioni utili in termini di economicità nell’utilizzo di personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 3 -18

 


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