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Umbria, del. n. 14 – Attività di Stazione unica appaltante (SUA): incentivi per funzioni tecniche


Una Provincia ha chiesto un parere in merito all’attività di Stazione unica appaltante (SUA) prestata in favore degli enti locali che ne fanno richiesta, in particolare chiedendo come tale attività debba essere compensata da parte dell’ente che usufruisce del servizio, anche con riferimento ai cd. incentivi tecnici.

I magistrati contabili dell’Umbria con la deliberazione 14/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno evidenziato che gli interventi della Provincia, quale stazione unica appaltante nell’ambito degli appalti pubblici, trovano inquadramento giuridico nel d.lgs. n. 50/2016 e non possano rientrare nell’ambito di operatività di altre norme.

Pertanto, la convenzione con l’ente terzo che si avvale della stazione appaltante della Provincia non può essere considerata quale convenzioni ai sensi della legge 449/1997.

Ne discende che i compensi previsti per l’attività di stazione appaltante possono ricondursi esclusivamente a quelli previsti dall’articolo 113 del T.U. in materia di appalti.

Spetterà alla stazione appaltante, che si avvale della centrale unica di committenza, determinare, tramite proprio regolamento, se e in che parte destinare il fondo incentivante al personale dipendente di quest’ultima.

Tali incentivi, dopo la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), non rientrano nel computo della spesa per il personale rilevante ai fini della verifica del rispetto dei limiti del trattamento accessorio (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza).

Infatti, mediante l’aggiunta all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 del comma 5-bis (secondo cui “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”), il legislatore ha chiarito che gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto.

Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell’articolo 113, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, debbano trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti.

Come evidenziato dai magistrati contabili, i criteri e limiti che autolimitano la spesa incentivi sono fissati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 secondo cui:

1)      il fondo incentivante deve trovare copertura negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti (comma 2). Pertanto, il quadro economico determinato per il singolo lavoro (o fornitura/servizio) costituisce il primo e più importante limite alla spesa per gli incentivi tecnici, poiché il 2% richiamato dalla norma viene calcolato sulle somme predeterminate per il contratto da stipulare, non incidendo su ulteriori stanziamenti di bilancio. Ed ancora, tali risorse finanziarie non sono prefissate nell’ammontare massimo, ma vanno modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara, potendo essere calcolate in misura inferiore in base alla tipologia di lavoro, servizio e fornitura da espletare;

2)      gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente (anche da diverse amministrazioni) non possano superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (comma 3). Tale importo assume la valenza di tetto di spesa individuale invalicabile a fronte del quale nessun dipendente pubblico può percepire somme superiori al limite indicato;

3)      modalità e criteri di ripartizione del fondo devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. Ebbene, il regolamento è lo strumento utile al fine di verificare, anche da parte dei giudici contabili, che gli incentivi non vengano distribuiti a pioggia ma realizzando una finalità realmente incentivante che tenga conto delle attività concretamente svolte. Tanto è vero che, sempre ai sensi del terzo comma, la corresponsione dell’incentivo “è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 14-18


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