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Friuli, del. n. 2 – Riconoscimento dei diritti di rogito: la questione alla Sezione Plenaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale dell’ente, in considerazione di una giurisprudenza dei Giudici del Lavoro costante e favorevole al riconoscimento di tali emolumenti.

Ciò in ragione della considerazione che una soccombenza in giudizio, ragionevolmente molto probabile in base ad una valutazione prognostica, potrebbe comportare maggiori oneri per l’ente determinati dalle spese di giudizio.

Senza considerare che il protrarsi del mantenimento nel fondo rischi delle somme, prudentemente accantonate a fronte di un’eventuale soccombenza in giudizio, determina un’ulteriore criticità sotto il profilo del perdurare di una situazione di incertezza sulla destinazione delle risorse impiegabili.

I magistrati contabili del Friuli con la deliberazione 2/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, preso atto della situazione di criticità venutasi a creare in ragione dei differenti opinamenti espressi da magistrature diverse, hanno rimesso la questione alla Sezione Plenaria.

La magistratura contabile, con la pronuncia della Sezione delle Autonomie, deliberazione 21/2015 ha chiarito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia “C”.

A seguito del rifiuto alla liquidazione da parte degli enti, molti Segretari comunali di fascia A e B operanti in enti privi di dirigenza si sono rivolti ai Giudici del lavoro che hanno accolto le relative richieste, condannando le amministrazioni soccombenti al pagamento, oltre che delle somme spettanti relative ai diritti, anche degli interessi e delle spese di giudizio con un pregiudizio aggiuntivo per le finanze comunali.

La tesi interpretativa fatta propria dal Giudice del lavoro, infatti, individua sostanzialmente due eccezioni alla regola del versamento dei diritti nelle casse dell’ente: una riferibile all’ipotesi di Segretari roganti nell’ambito di Enti privi di Dirigenti (a prescindere dalla fascia di appartenenza) e un’altra, riferibile “comunque” ai Segretari destinatari di un trattamento non equiparabile a quello dirigenziale (fascia C).

Tale orientamento è stato seguito dal Tribunale di Milano con le sentenze n. 1539/2016 e n. 2156/2016, dal Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 307/2016 e, di recente, dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 250/2017, dal Tribunale di Verona con la sentenza n. 23/2017, dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 46/2017, dal Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 75/2017, dal Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 77/2017, dal Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 78/2017, dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 215/2017, dal Tribunale di Potenza con la sentenza n. 411/2017, nonché dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 272/2017 (con la quale è stata riformata la decisione del Tribunale di Bergamo che nella sentenza n. 817/2016 si era allineato con la Corte dei conti).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli del. n. 2-18


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