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Revoca dell’aggiudicazione provvisoria: niente comunicazione di avvio del procedimento


L’aggiudicazione provvisoria, facendo nascere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, un’efficacia destinata ad essere superata.

Per cui, ai fini del suo ritiro, non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento.

La revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 14 del 3 gennaio 2018.

Nel caso di specie, a seguito della mancata erogazione di finanziamenti a suo tempo riconosciuti per precedenti interventi già appaltati, la stazione appaltante aveva dovuto utilizzare cospicue risorse proprie per far fronte ai suddetti interventi, trovandosi di conseguenza nell’impossibilità finanziaria di anticipare i corrispettivi per la realizzazione dell’intervento aggiudicato in via provvisoria.

Di conseguenza, aveva disposto la revoca del bando e dell’aggiudicazione provvisoria.

Come ribadito dai giudici amministrativi, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.

Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell’aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria (Tar Piemonte, Torino, sent. n. 861/2017).

Si evidenzia, inoltre, che anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell’opera (Consiglio di Stato, sent. n. 5282/2012; Tar Campania, Napoli, sent. n. 139/2018).

In tal caso, tuttavia, la decisione della p.a. di revocare, in sede di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve essere accompagnata da ragioni convincenti in quanto la posizione dell’aggiudicatario definitivo non è rimovibile in base a presupposti di fatto di scarsa consistenza (Consiglio di Stato, sent. n. 2095/2016).

Inoltre, l’avvio del relativo provvedimento deve essere necessariamente notificato all’aggiudicatario (Tar Veneto, sent. n. 1242/2013).

Si evidenzia infine che il recesso, ancorché legittimo, può comunque dar luogo a responsabilità precontrattuale qualora il comportamento dell’amministrazione violi le regole di correttezza e buona fede nelle trattative di cui all’art. 1337 c.c. (Tar Sicilia, Catania, sent. n. 2005/2013; Consiglio di Stato, sent, n. 467/2014; Consiglio di Stato, sent. n. 5091/2017).


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