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Subappalto: su quale importo va calcolata la quota del 30 per cento?


Il limite quantitativo alla possibilità di ricorrere al subappalto, stabilito nel 30% dall’articolo 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, deve essere calcolato sull’importo posto a base di gara e non sul valore del contratto come risultante dall’aggiudicazione.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 28 del 5 gennaio 2018.

L’articolo 105, comma 2, dispone che “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture”.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento tra i concorrenti, tale limite non può che riferirsi all’importo a base di gara, conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.

Diversamente, infatti, per un verso, si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici.

A tal proposito si evidenzia che il Tar Lombardia, con l’ordinanza n. 148 del 19 gennaio 2018 ha chiesto l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché sia chiarito se la previsione del limite generale del 30% per il subappalto sia conforme ai principi sanciti a livello europeo.


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