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Nuove regole per le visite fiscali per i dipendenti pubblici


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 29 dicembre 2017 il D.M. n. 206/2017 concernente Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Il decreto, in vigore dal 13 gennaio 2018, reca importanti modifiche alla materia ed alla disciplina delle visite fiscali per i dipendenti pubblici, disciplinando orari, fasce di reperibilità e regole per gli statali in caso di malattia.

Secondo la nuova disciplina la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro, o anche su iniziativa dell’INPS, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico, mediante il canale telematico messo a disposizione dall’INPS, il quale procede all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari (art. 1).

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2)

Le fasce orarie durante le quali è obbligatoria la reperibilità dei dipendenti (art. 3) sono le seguenti:

  • dalle 9 alle 13;
  • dalle 15 alle 18.

I dipendenti pubblichi sono espressamente esclusi dall’obbligo di reperibilità nel caso di patologie gravi che necessitino di terapie salvavita, cause di servizio riconosciute (menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto PDR 834/1981, o per patologie Tabella E del medesimo decreto), stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (art. 4).

All’esito del controllo, il medico fiscale dovrà redigere un verbale telematico, che verrà trasmesso all’INPS e messo a disposizione sia del dipendente che del datore di lavoro (art. 5).

Qualora il dipendente non accetti l’esito del controllo, il dissenso, da eccepirsi seduta stante, dovrà essere annotato sul verbale e sottoscritto dal dipendente. Contestualmente il medico inviterà il dipendente a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8).

La procedura per l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico (art. 6) è la seguente:

  • comunicazione preventiva da parte del dipendente all’amministrazione cui presta servizio
  • successiva tempestiva comunicazione dell’amministrazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto.

In caso di assenza del dipendente, riscontrata durante la visita fiscale, dovrà essere data comunicazione al datore di lavoro ed il medico fiscale rilascerà un invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio (art. 7).

In caso di rientro anticipato dalla malattia rispetto al periodo di prognosi inizialmente previsto, il dipendente è tenuto a chiedere un certificato sostitutivo, redatto dal medesimo medico che ha redatto la prima certificazione, salvo il caso di assoluto impedimento di quest’ultimo (art. 9).

 


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