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Veneto, del. n. 21 – Successione delle leggi nel tempo e modalità di applicazione delle stesse


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 33/2016 che ha statuito l’assoggettabilità degli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica alle sole prestazioni, tasse e canoni espressamente previsti dall’articolo 93, comma 2, del d.lgs. 259/2003.

In particolare l’ente ha chiesto se tale norma possa applicarsi anche nel caso di contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore di tale disposizione.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 gennaio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto non attiene alla materia della contabilità pubblica.

Sarà compito dell’Ente, valutando il principio generale del tempus regit actus disciplinato dall’art. 11 del R.D. n. 262/1942 (c.d. Preleggi) ed esaminando la portata dell’intero dettato del d.lgs. 33/2016 (che non prevedendo una disciplina transitoria, né una specifica retroattività, detta unicamente disposizioni applicabili successivamente al 1° luglio 2016) pervenire autonomamente ad una conclusione sulla corretta della norma e sulla modalità di applicazione al caso concreto.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 21 -18


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