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Piemonte, del. n. 1 – Nuovo Ente nato da fusione dal 2018: limite di spesa del personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai criteri di determinazione del tetto di spesa complessivo di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 per un nuovo Comune costituito dalla fusione di Comuni preesistenti con popolazione singolarmente inferiore ai 1.000 abitanti.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 1/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno evidenziato che anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione), che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all’obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legge n. 210/2015.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, non risulta più applicabile il disposto dell’articolo 31, comma 23, della 183/2011, e la conseguente “vacanza triennale”, secondo cui “gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima”.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, a norma dell’articolo 1, comma 450, della legge 190/2014

(come modificato dall’art. 21, comma 2-bis, del d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017 ed in vigore dal 24 giugno 2017) resta “fermo il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione”, e comunque “il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 1 -18


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