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Appalti: il requisito del fatturato minimo, indipendentemente dal valore, deve essere motivato


La scelta di richiedere un fatturato minimo, tanto più se specifico, deve essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante.

Tale obbligo (onere) motivazionale si impone anche nel caso in cui il fatturato richiesto non superi il doppio del valore stimato dell’appalto.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 357 del 19 gennaio 20178

La scelta del fatturato minimo richiesto rientra di norma nell’ambito della piena discrezionalità della stazione appaltante ed i soli vincoli cui quest’ultima soggiace sono il rispetto della proporzionalità e l’onere, previsto dall’articolo 83, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, di indicarne “le ragioni” nei documenti di gara.

Nello specifico l’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 (che regola i requisiti di fatturato che possono essere richiesti per gli appalti di servizi e forniture), stabilisce che il fatturato minimo annuo richiesto “non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento” e che “La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara“.

Nel caso di specie la stazione appaltante, non avendo chiesto un fatturato minimo annuo superiore al limite del doppio del valore stimato dell’appalto, non aveva ritenuto di dover indicare nei documenti di gara le ragioni per cui aveva richiesto tale requisito di capacità economica e finanziaria.

Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui l’obbligo (onere) di motivazione non sussiste solamente per l’ipotesi in cui il fatturato minimo richiesto superi “il doppio del valore stimato dell’appalto”, ma in tutti i casi in cui venga richiesto un fatturato (e, a maggior ragione, se specifico).

In virtù del principio di motivazione degli atti amministrativi, pertanto, dal contenuto dei documenti di gara devono emergere le circostanze in presenza delle quali la stazione appaltante ha compiuto la propria scelta in ordine alla consistenza dei requisiti richiesti.

 


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