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Annullamento del concorso per fatto illecito della commissione giudicatrice: è danno erariale


I componenti della commissione esaminatrice sono tenuti a valutare i candidati partecipanti alla procedura concorsuale con trasparenza, obiettività e imparzialità di giudizio.

L’illogicità del giudizio espresso, oltre a poter comportare l’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di concorso, determina la loro responsabilità per le somme pagate dall’ente a seguito dell’irregolare espletamento della procedura.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 18 depositata il 10 gennaio 2018.

Nel caso di specie alcuni partecipanti avevano contestato l’illogicità del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice in relazione alla prova del vincitore del concorso a cui era stato attribuito un punteggio più alto, nonostante un suo errore nel caso prospettato nella prova pratica del concorso.

La magistratura amministrativa (Tar Lazio n. 4746/2005, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4411/2006) aveva annullato gli atti del concorso in quanto il maggior punteggio dato alla prova viziata non era stato adeguatamente motivato e giustificato, così da rendere la valutazione della Commissione esaminatrice “radicalmente irrazionale, irragionevole, manifestamente illogica e discriminatoria e gravemente scorretta”.

Come ribadito dai giudici contabili la disamina delle prove si inserisce in un ambito tutelato dai principi fondamentali di buona amministrazione (Consiglio di Stato, sent. n. 1179/1978).

Lo scopo essenziale della procedura concorsuale è quello della migliore selezione dei concorrenti, in quanto l’interesse pubblico da perseguire è quello della scelta dei candidati più idonei alla copertura dei posti messi a concorso.

Considerato il comportamento gravemente colposo tenuto dai membri della commissione, gli stessi sono stati condannati a risarcire all’ente le spese pagate a seguito dell’irregolare espletamento del concorso (compensi corrisposti alla stessa commissione, spese legali, ecc.).

Leggi la sentenza
CC Giur. Lazio sent. n. 18 – 18


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