Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, del. n. 3 – Verifica del ripiano del disavanzo di amministrazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle modalità da osservare annualmente per la verifica del ripiano del disavanzo di amministrazione.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 3/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 gennaio, hanno evidenziato l’ente dovrà attenersi a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015.

In particolare, in sede di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2015 e allo stesso modo dei rendiconti relativi agli esercizi successivi, sarà necessario accertare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre è pari o superiore a quello al 1° gennaio.

Nell’ipotesi in cui il disavanzo applicato al singolo esercizio pro quota non risulti recuperato, tale rata e l’eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato determinato alla data del 1° gennaio 2015, dovranno essere riassorbiti di conseguenza con relativa imputazione al bilancio di previsione 2016-2018 in aggiunta alla quota annuale come programmata per il recupero del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui.

Il ripiano dei predetti disavanzi emersi per il mancato ripiano della quota annuale programmata ovvero per il peggioramento della situazione già accertata alla data del 1° gennaio 2015, dovrà avvenire secondo le regole previste dall’articolo 188 del Tuel e quindi con la relativa imputazione agli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, attraverso una apposita delibera consiliare che dovrà in concreto definire, nel rispetto dei criteri fissati dal legislatore, il piano di rientro per tali nuove quote del disavanzo.

Come chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conit con la decisione n. 41/2017, anche nelle ipotesi nelle quali vi sia stata un’errata determinazione del risultato di amministrazione, la successiva adozione delle necessarie misure correttive non potrà avvenire con l’impiego delle modalità agevolate di ripiano del disavanzo, previste, infatti, solo in via eccezionale, al momento del riaccertamento straordinario dei residui.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 3 -18

 


Richiedi informazioni