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Aggiudicazione al prezzo più basso: un criterio ancora attuale


La scelta del criterio più adeguato per l’aggiudicazione di un appalto spetta alla stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato, in particolare, quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, trattandosi di servizio “con caratteristiche standardizzate ed essendo il servizio stesso caratterizzato da elevata ripetitività”.

La stazione appaltante aveva ben individuato nel capitolato le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto oggetto di gara, individuando i percorsi da realizzare, i luoghi di ritiro e consegna, i mezzi da utilizzare, i materiali da trasportare e più, in generale, tutte le modalità con le quali il trasporto doveva essere effettuato.

Come ribadito dai giudici amministrativi, se il capitolato d’appalto definisce puntualmente le caratteristiche e le condizioni del servizio, senza lasciare agli operatori margini di definizione dell’offerta, la gara può essere affidata con il criterio del prezzo più basso (Tar Lazio, sent. n. 9249/2017; Tar Toscana, sent. n. 1667/2017).


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