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Obbligo di sopralluogo inserito nella legge di gara: applicazione in caso di RTI


L’obbligo di sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti.

Questo il principio ribadito dal Tar Napoli con la sentenza n. 5911 del 15 dicembre 2017.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva previsto nella lex specialis l’obbligo di sopralluogo, indicando in maniera chiara e puntuale le relative prescrizioni in caso di raggruppamento temporaneo non costituito (in particolare, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo poteva essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori).

Relativamente ad una costituenda A.T.I. il sopralluogo risultava effettuato esclusivamente da parte di una delle due imprese in assenza di qualunque delega da parte dell’altro associando.

Come chiarito dai giudici amministrativi, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione del concorrente dalla gara.

E’ principio ormai consolidato quello per cui, nel rispetto del formalismo negli atti di gara, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nella disciplina di gara ne esige la puntuale esecuzione nel corso della procedura medesima.

Pertanto, la stazione appaltante, di fronte ad una attestazione di sopralluogo presentata in violazione delle modalità prescritte nel disciplinare di gara, è tenuta ad escludere il concorrente dalla gara.

Diversamente, si incorrerebbe nella violazione del principio di par condicio, oltre che del principio dell’autovincolo.

 


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