Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Concessioni di servizi: necessario esaminare il profilo della congruità dell’offerta


Nelle concessioni di servizi la stazione appaltante, pur non potendo applicare direttamente i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’articolo 97 del d.lgs. 50/2016, è tenuta a verificare le complessive congruità e credibilità delle offerte che presentino peculiari aspetti di economicità anche al fine di evitare l’erogazione all’utenza di una prestazione scadente o gravemente insufficiente.

Questo il principio espresso dal Tar Campania con la sentenza n. 5679 del 29 novembre 2017, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da un operatore economico che aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande contestando la mancata verifica, da parte della stazione appaltante, della congruità dell’offerta economica della ditta risultata vincitrice, che aveva offerto prezzi assai bassi e poco remunerativi, tanto da ottenere il massimo punteggio quasi su ogni prodotto tra quelli richiesti dal capitolato.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse non è applicabile direttamente alle procedure di affidamento della concessione in quanto i criteri matematici di cui all’articolo 97, comma 2, del d.lgs. 50/2016 sono incompatibili con le offerte presentate in tali ambiti che risentono della diversa struttura del rapporto concessorio (sono i concorrenti e non l’amministrazione a pagare il corrispettivo).

Tuttavia, coerentemente con il principio di buon andamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa, la stazione appaltante è tenuta a garantire l’adeguatezza del servizio offerto che, se fornito a condizioni antieconomiche, non potrebbe che essere di qualità insufficiente.

Pertanto, qualora vi siano seri elementi di sospetto nel senso dell’antieconomicità delle condizioni proposte, la stazione appaltante deve in ogni caso effettuare una specifica attività istruttoria in merito alla congruità dell’offerta (Tar Toscana, sent. n. 816/2017; Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1670/2017).


Richiedi informazioni