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Accesso per scopi difensivi: prevale sulle esigenze connesse alla segretezza


La p.a. è tenuta a garantire l’accesso ai documenti in suo possesso, qualora l’ostensione dell’atto sia necessaria alla tutela degli interessi giuridici del richiedente.

Questo è il principio espresso dal Tar Lombardia con la sentenza n. 26 del 4 gennaio 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva negato l’acceso ad un parere espresso dalla Polizia di Stato nell’ambito di un procedimento conclusosi con un provvedimento di divieto di detenzioni di armi, richiesto al fine di impugnare detto provvedimento.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’articolo 24 della legge 241/1990 disciplina il cosiddetto “accesso difensivo” che legittima l’ostensione di atti e documenti, quando siano funzionali all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’istante, anche per quegli atti che altrimenti sarebbero esclusi dal diritto di accesso.

Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari (Consiglio di Stato, sent. n. 4493/2014).

Di conseguenza, quanto la finalità dell’accesso è “difensiva” e gli atti non siano coperti da segreto istruttorio penale, l’amministrazione è obbligata a consentirne l’ostensione.


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