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Autonomie, del. 29 – Spesa per il servizio civico: rientra tra quelle previste per il personale


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 29/2017, pubblicata sul sito il 3 gennaio 2018, hanno chiarito che gli oneri finanziari sostenuti da un ente locale per la remunerazione del servizio civico sono da ricondurre alla spesa per il personale.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con la deliberazione n. 95/2017 per il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.

Dirimente risulta la novità normativa introdotta con l’articolo 54-bis, del d.l. 50/2017, che al comma 7 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative”.

Tale disposizione, dunque, consente alle pp.aa., nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati, di ricorrere al contratto di prestazione occasionale, nel limite del compenso massimo annuo (5000 euro annui per prestatore ed utilizzatore e 2500 del prestatore verso lo stesso utilizzatore) seppur “nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale”.

Nella nuova disciplina, ed in particolare nella previsione di cui alla lettera a), devono senz’altro essere ricondotte anche le ipotesi di erogazione di risorse finanziarie a finalità mista, come quelle erogate per il servizio civile, ovvero che siano dirette da un lato ad incentivare forme di impegno civico e dall’altro ad acquisire prestazioni di facere per offrire sostegno sociale e solidaristico.

In altri termini, quando la finalità solidaristica passa per l’instaurazione di una prestazione di lavoro consentita alla pubblica amministrazione o ancor più specificamente nelle ipotesi previste dall’art. 54-bis del d.l. 50/2017, a favore di particolari categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza, che fruiscono di ammortizzatori sociali o per attività di solidarietà, la relativa spesa relativa deve essere ricompresa tra gli oneri per il personale.

Al contrario, qualora la prestazione dell’attività individuale a favore dell’ente abbia come finalità prevalente solo quella assistenziale e non sussista alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale, allora i contributi per questa erogati potranno non essere ricondotti all’interno delle spese di personale.

Tale verifica, in concreto, spetta al soggetto responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale, che deve assumersene la relativa responsabilità.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 29 – 17


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