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Lombardia, del. n. 382 – Indennità di funzione spettante agli amministratori degli enti locali


Un sindaco ha chiesto se le indennità spettanti a Sindaco e assessori, che la precedente amministrazione comunale aveva volontariamente ridotto in misura superiore a quanto richiesto dalla normativa, possano essere rideterminate in aumento sino alla concorrenza dei limiti normativamente previsti. 

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 382/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno richiamato il consolidato orientamento secondo il quale, essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l’importo dell’indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell’indennità, che non hanno alcuna influenza sull’ammontare della stessa per gli esercizi successivi (Sez. Piemonte, del. n. 278/2012; Sezione Autonomie, del. n. 35/2016).

Pertanto, le indennità degli amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possono essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente, fermo restando l’abbattimento percentuale previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 266/2005, da applicarsi all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005.

L’aumento delle predette indennità entro i limiti sopra descritti, del resto, non potrà che decorrere dalla relativa deliberazione modificativa della precedente determinazione di riduzione legittimamente assunta dall’ente sulla base della volontaria rinuncia dei precedenti amministratori.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 382-17


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