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Appalti: l’apertura delle offerte tecniche in seduta riservata invalida la procedura


I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale, richiamati dall’articolo 30 d.lgs. 50/2016, implicano che le fasi salienti della procedura di gara debbano essere effettuate in seduta pubblica, qualsiasi sia la tipologia di procedura.

La pubblicità investe tutte quelle operazioni della commissione di gara (tra cui l’apertura della documentazione e delle offerte), attraverso cui si effettuano le operazioni di “accoppiamento” tra partecipanti e offerte e controllo del contenuto della documentazione richiesta.

Le successive fasi di valutazioni possono invece essere svolte in sedute riservata, anche al fine di assicurare la tranquillità dei lavori della commissione, in quanto nessun rischio di manipolazione e/o confusione tra partecipanti e offerte, può più essere effettuato.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 1324 del 7 dicembre 2017.

Nel caso di specie la Commissione aveva aperto le buste B, contenenti le offerte tecniche, in seduta riservata.

Come evidenziato dai giudici amministrativi l’obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica discende dal principio di trasparenza, espressamente richiamato dall’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 secondo cui “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

In particolare l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa.

Secondo l’orientamento consolidato, trattandosi di un passaggio essenziale della procedura concorsuale, la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un’effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi (Cons. St., A.P., sent. n. 13/2011; Cons. St., sent. n. 5866/2011).

I giudici amministrativi hanno, dunque, annullato l’aggiudicazione e gli atti di gara.

Se sei interessato ad un aggiornamento teorico-applicativo sul nuovo Codice (d.lgs. 50/2016), CONTATTACI


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